Prodotti da costruzione e dichiarazioni di prestazione online: Pubblicato il Regolamento Ue
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 52/1 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del...
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 52/1 del 21
febbraio 2014 è stata pubblicato il Regolamento delegato (UE) n.
157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle
condizioni per rendere disponibile su un sito web una
dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
Ricordiamo che il regolamento (UE) n. 305/2011 fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che l’articolo 4, paragrafo 1, del dello stesso obbliga i fabbricanti di prodotti da costruzione a compilare una dichiarazione di prestazione (che deve essere fornita in forma cartacea o su supporto elettronico) quando viene immesso sul mercato un prodotto da costruzione che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione Tecnica europea rilasciata per tale il prodotto.
Con il nuovo regolamento n. 157/2014, gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
Per far sì che il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione corrispondente a un determinato prodotto sia facilmente identificabile, i fabbricanti devono collegare ogni singolo prodotto, o lotto dello stesso prodotto, da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.
Occorre precisare che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 26 febbraio e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea senza bisogno di nessuna norma di recepimento.
La pubblicazione del regolamento chiude un iter iniziato a novembre 2013 quando la Commissione Ue, per ridurre i costi a carico delle imprese del settore costruzioni, ha proposto l’informatizzazione delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti.
Ricordiamo che il regolamento (UE) n. 305/2011 fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che l’articolo 4, paragrafo 1, del dello stesso obbliga i fabbricanti di prodotti da costruzione a compilare una dichiarazione di prestazione (che deve essere fornita in forma cartacea o su supporto elettronico) quando viene immesso sul mercato un prodotto da costruzione che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione Tecnica europea rilasciata per tale il prodotto.
Con il nuovo regolamento n. 157/2014, gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
- garanzia che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
- garanzia che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
- garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
- garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
Per far sì che il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione corrispondente a un determinato prodotto sia facilmente identificabile, i fabbricanti devono collegare ogni singolo prodotto, o lotto dello stesso prodotto, da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.
Occorre precisare che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 26 febbraio e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea senza bisogno di nessuna norma di recepimento.
La pubblicazione del regolamento chiude un iter iniziato a novembre 2013 quando la Commissione Ue, per ridurre i costi a carico delle imprese del settore costruzioni, ha proposto l’informatizzazione delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Regolamento n. 157IL NOTIZIOMETRO