Professioni: Nel testo del decreto-legge colpo di spugna sulle tariffe e nuovi adempimenti
Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha approvato il decreto-legge cosiddetto delle "liberalizzazioni" e, con l'articolo 9 dello stesso ha cancellato ...
Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha approvato il
decreto-legge cosiddetto delle "liberalizzazioni" e,
con l'articolo 9 dello stesso ha cancellato le tariffe
professionali. Ma l'articolo approvato, successivamente alle
promesse del Ministro della Giustizia Paola Severino durante
l'incontro con i rappresentanti degli Ordini professonali, ha
trovato, per i primi 4 commi, una formulazione ambigua che, qui di
seguito, riportiamo:
"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe dì cui al comma 1. ".
La definitiva formulazione dell'articolo 9 è, a nostro avviso, peggiore dell'originaria e lascia il campo a variegate interpretazioni. Ma andiamo con ordine ed esaminiamo i 4 commi soprariportati.
Sui commi 1 e 4 esistono pochi dubbi e l'interpretazione non può che essere univoca. Dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, relativamente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, sono abrogate le tariffe e le disposizioni che per la determinazione dei compensi dei professionisti fanno riferimento alle tariffe stesse.
Il primo dubbio nasce dalla lettura del comma 2 che non era presente nel testo originario e che è stato aggiunto dopo l'incontro tra il Ministro della Giustizia Paola Severino e le rappresentanze delle Professioni.
Questa nuova formulazione, di fatto, richiama, necessariamente corretta, quella di cui all’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in cui la possibilità di utilizzare le tariffe professionali era prevista sia nel caso di contenzioso con un ente pubblico che nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
E' opportuno notare come, per ottemperare a quanto evidenziato dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza Giovanni Pitruzzella, il testo è stato opportunamente emendato, rispetto a quello di cui al citato art. 3 del DL n. 138/2011, togliedo la possibilità che le tariffe siano utilizzabili nel caso di un contenzioso con un ente pubblico ma soltanto nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale ma la novità più saliente sta nel fatto che il riferimento non è alle tariffe professionali ma a nuovi "parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante".
Ma quali saranno questi nuovi parametri?
Saranno determinati in riferimento alle attuali tariffe professionali o avranno una connotazione del tutto diversa?
E quale sarà il ruolo degli Ordini professionali nel caso di contenzioso, visto che non è stato modificato (come in un primo tempo previsto), nel primo comma dell'articolo 2233 del Codice civile la parte in cui si precisava che il compenso veniva determinato dal giudice "sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene."?
Un secondo dubbio nasce, poi, dalla lettura del comma 3 che sembra scritto in "politichese" e che vuole dire tutto ed il contrario di tutto.
Nella prima parte si afferma che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Nella seconda parte si aggiunge che la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo e che l'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista.
Che significa tutto ciò? Potrebbe avere il significato recondito di far si che i Consigli nazionali o gli Ordini provinciali predispongano una tariffa professionale legata all'importanza delle opere al di sotto della quale non sia possibile per il professionista scendere per evitare un illecito disciplinare sanzionato dall'Ordine o potrebbe, anche, ventilarsi l'ipotesi di predisporre un metodo per la determinazione del costo del lavoro così come aveva individuato nello scorso mese di settembre il Consiglio nazionale degli architetti?
Non sarebbe così per le Società di ingegneria che sono, invece, libere di praticare le tariffe che ritengono più opportuno applicare senza incorrere in alcun illecito disciplinare.
Tutto ciò per i lavori pivati.
Ma cosa accadrà per le opere pubbliche?
Quale sarà il metodo che i Responsabili del Procedimento utilizzeranno per la determinazione del compenso professionale da porre a base di gara per i servizi di ingegneria ed architettura?
Se vengono cancellate le tariffe professionali, di fatto le stesse non possono essere più utilizzate ed i responsabili delle amministrazioni devono trovare un altro strumento che non faccia riferimento alle tariffe stesse.
Tutto ciò comporterà, ovviamente, la libertà assoluta e totale nella determinazione dell'importo da porre a base d'asta con la conclusione che due servizi di ingegneria del tutto simili, anche come importo di lavori, posti in gara da due amministrazioni anche nella stessa regione, potranno avere due importi a base d'asta notevolmente discordanti tra loro.
E' giusto tutto ciò?
E che legame ha con le liberalizzazioni?
La auspicata liberalizzazione non si era ottenuta con la possibilità di non rendere rigide le tariffe professionali ma di consentire i ribassi sulle stesse?
Il problema non è quindi, quello delle liberalizzazioni e dell'abolizione dei minimi tariffari perché ogni professionista ha, già prima delle liberalizzazioni, la possibilità di applicare ad un corretto importo a base d'asta il ribasso che vorrà applicare ma è quello della determinazione di un importo a base d'asta che sia congruo per la prestazione richiesta e che non sia legato a scelte arbitrarie.
E con quali parametri saranno determinate le soglie?
E' comprensibile che le soglie dei 40.000, 100.000 e 193.000 euro potranno essere determinate arbitrariamente da coloro che predisporranno il bando di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
E cosa accadrà nei casi di servizi di architettura e di ingegneria di importo stimato (ma stimato da chi e come?) al di sotto di 40.000 euro?
Come potrà il Responsabile del procedimento affidare il servizio?
Questi e tanti altri interrogativi si pongono oggi e sarebbe bene che chi è deputato alla rappresentanza dei Professionisti trovi le adeguate soluzioni perché è indubbio che sia necessario un correttivo o una regolamentazione per evitare quello che, con la veste attuale del provvedimento, potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.
"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe dì cui al comma 1. ".
La definitiva formulazione dell'articolo 9 è, a nostro avviso, peggiore dell'originaria e lascia il campo a variegate interpretazioni. Ma andiamo con ordine ed esaminiamo i 4 commi soprariportati.
Sui commi 1 e 4 esistono pochi dubbi e l'interpretazione non può che essere univoca. Dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, relativamente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, sono abrogate le tariffe e le disposizioni che per la determinazione dei compensi dei professionisti fanno riferimento alle tariffe stesse.
Il primo dubbio nasce dalla lettura del comma 2 che non era presente nel testo originario e che è stato aggiunto dopo l'incontro tra il Ministro della Giustizia Paola Severino e le rappresentanze delle Professioni.
Questa nuova formulazione, di fatto, richiama, necessariamente corretta, quella di cui all’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in cui la possibilità di utilizzare le tariffe professionali era prevista sia nel caso di contenzioso con un ente pubblico che nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
E' opportuno notare come, per ottemperare a quanto evidenziato dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza Giovanni Pitruzzella, il testo è stato opportunamente emendato, rispetto a quello di cui al citato art. 3 del DL n. 138/2011, togliedo la possibilità che le tariffe siano utilizzabili nel caso di un contenzioso con un ente pubblico ma soltanto nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale ma la novità più saliente sta nel fatto che il riferimento non è alle tariffe professionali ma a nuovi "parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante".
Ma quali saranno questi nuovi parametri?
Saranno determinati in riferimento alle attuali tariffe professionali o avranno una connotazione del tutto diversa?
E quale sarà il ruolo degli Ordini professionali nel caso di contenzioso, visto che non è stato modificato (come in un primo tempo previsto), nel primo comma dell'articolo 2233 del Codice civile la parte in cui si precisava che il compenso veniva determinato dal giudice "sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene."?
Un secondo dubbio nasce, poi, dalla lettura del comma 3 che sembra scritto in "politichese" e che vuole dire tutto ed il contrario di tutto.
Nella prima parte si afferma che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Nella seconda parte si aggiunge che la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo e che l'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista.
Che significa tutto ciò? Potrebbe avere il significato recondito di far si che i Consigli nazionali o gli Ordini provinciali predispongano una tariffa professionale legata all'importanza delle opere al di sotto della quale non sia possibile per il professionista scendere per evitare un illecito disciplinare sanzionato dall'Ordine o potrebbe, anche, ventilarsi l'ipotesi di predisporre un metodo per la determinazione del costo del lavoro così come aveva individuato nello scorso mese di settembre il Consiglio nazionale degli architetti?
Non sarebbe così per le Società di ingegneria che sono, invece, libere di praticare le tariffe che ritengono più opportuno applicare senza incorrere in alcun illecito disciplinare.
Tutto ciò per i lavori pivati.
Ma cosa accadrà per le opere pubbliche?
Quale sarà il metodo che i Responsabili del Procedimento utilizzeranno per la determinazione del compenso professionale da porre a base di gara per i servizi di ingegneria ed architettura?
Se vengono cancellate le tariffe professionali, di fatto le stesse non possono essere più utilizzate ed i responsabili delle amministrazioni devono trovare un altro strumento che non faccia riferimento alle tariffe stesse.
Tutto ciò comporterà, ovviamente, la libertà assoluta e totale nella determinazione dell'importo da porre a base d'asta con la conclusione che due servizi di ingegneria del tutto simili, anche come importo di lavori, posti in gara da due amministrazioni anche nella stessa regione, potranno avere due importi a base d'asta notevolmente discordanti tra loro.
E' giusto tutto ciò?
E che legame ha con le liberalizzazioni?
La auspicata liberalizzazione non si era ottenuta con la possibilità di non rendere rigide le tariffe professionali ma di consentire i ribassi sulle stesse?
Il problema non è quindi, quello delle liberalizzazioni e dell'abolizione dei minimi tariffari perché ogni professionista ha, già prima delle liberalizzazioni, la possibilità di applicare ad un corretto importo a base d'asta il ribasso che vorrà applicare ma è quello della determinazione di un importo a base d'asta che sia congruo per la prestazione richiesta e che non sia legato a scelte arbitrarie.
E con quali parametri saranno determinate le soglie?
E' comprensibile che le soglie dei 40.000, 100.000 e 193.000 euro potranno essere determinate arbitrariamente da coloro che predisporranno il bando di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
E cosa accadrà nei casi di servizi di architettura e di ingegneria di importo stimato (ma stimato da chi e come?) al di sotto di 40.000 euro?
Come potrà il Responsabile del procedimento affidare il servizio?
Questi e tanti altri interrogativi si pongono oggi e sarebbe bene che chi è deputato alla rappresentanza dei Professionisti trovi le adeguate soluzioni perché è indubbio che sia necessario un correttivo o una regolamentazione per evitare quello che, con la veste attuale del provvedimento, potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.
A cura di Paolo
Oreto
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