Professioni, entro 12 mesi la riforma

Dodici mesi di tempo per riformare gli ordinamenti professionali. Entro il 16 settembre 2012, come previsto dalla manovra di ferragosto, la cui legge di conv...

20/09/2011
Dodici mesi di tempo per riformare gli ordinamenti professionali. Entro il 16 settembre 2012, come previsto dalla manovra di ferragosto, la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate le professioni dovranno essere riformate per recepire alcuni principi fondamentali previsti dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

In particolare, vengono colpite alcune attività fondamentali delle attività professionali:
  • la formazione continua - previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
  • il tirocinio professionale - il tirocinio dovrà essere effettuato sulla base di criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
  • il compenso professionale - il professionista dovrà pattuire per iscritto il proprio compenso, prendendo come riferimento le tariffe professionali e dovrà informare il cliente circa il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
  • l'assicurazione professionale - il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
  • la pubblicità informativa - i professionisti possono liberamente effettuare con ogni mezzo (carta, internet) pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

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Legge n.148/2011