Professioni tecniche e Decoro professionale: le omissioni del Consiglio di Stato

Nessun decoro per i compensi dei professionisti o no?Poche settimane fa, una sentenza del Consiglio di Stato, confermando una tesi dell'Antitrust, affermava ...

04/03/2015
Nessun decoro per i compensi dei professionisti o no?Poche settimane fa, una sentenza del Consiglio di Stato, confermando una tesi dell'Antitrust, affermava che l'obbligo di commisurare il compenso al decoro professionale rappresenta una surrettizia reintroduzione dei minimi tariffari, eludendo così l'abolizione degli stessi disposta dal legislatore, con i conseguenti effetti restrittivi della concorrenza (leggi articolo).

Sembrava, dunque, che il Consiglio di Stato avesse messo la parola fine sulla vicenda che ha coinvolto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alle regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle la dignità del professionista oltre che la qualità e l'importanza della prestazione.
Il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza 22 gennaio 2015, n. 238 aveva confermato la tesi dell'Antitrust e della Corte di Giustizia Europea, ammettendo che le regole deontologiche, in particolare quella secondo cui a garanzia della qualità delle prestazioni il geologico deve sempre commisurare il compenso al decoro professionale, restringono la concorrenza e non possono essere considerate necessarie al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore.

Su questo argomento, ricevo un'interessante nota dello studio legale degli avvocati Anna Lagonegro e Claudio Romano che allego integralmente ed in cui viene precisato che la sentenza non ha considerato e non si è pronunciata su diversi altri motivi di appello proposti, tra i quali:
  • eccezione di incostituzionalità (motivo 1 di appello) dell'art. 2 n° 1 della legge 287/1990 per violazione degli articoli da 70 a 77 della Costituzione concernenti il procedimento di formazione delle leggi, nella parte in cui tale nonna non prevede che non possono essere considerate "intese" comportamenti giuridici regolati da nonne di legge obbligatorie pena la modificazione e/o l'abrogazione surrettizia ed illegittima di nonne di legge vigenti;
  • la violazione dell'art. 21 della legge 287/1990 istitutiva dell'Authority per la Concorrenza (motivo 2 di appello) che stabilisce: "allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua icasi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti di carattere generale - ndr.: alla cui natura giuridica è riconducibile il nuovo codice deontologico - determinano distorsione della concorrenza o del corretto fanzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale ". In tal caso "l'Autorità seg11ala le situazio11i distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti ed agli Enti locali e territoriali interessati"';
  • Omesso esame del richiamo ai compiti ordinamentali del Consiglio Nazionale dei Geologi, regolati da nonne di legge (n° 1 dei motivi di appello);
  • Omesso esame della ritenuta insufficienza del richiamo formale al D.L. 223/2006 contenuto negli artt. 17 e 18 del N.C.D. (motivo n° 7);
  • Omesso esame del carattere ordinamentale/istituzionale e non commerciale del contributo associativo, oggetto del prelievo sanzionatorio (motivo n° 13 di appello);
  • Violazione del principio di legalità (motivo n° 12 di appello), di valenza anche costituzionale, secondo cui, ai sensi dell'art. 1 della legge 689 del 24.11.1981 "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione". Al secondo comma è stabilito che "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". Ma nella fattispecie non sussiste alcuna norma di legge che legittimasse l'inflizione di sanzione economica che, anzi, lo stesso decreto Bersani prevede soltanto la "nullità" della norma deontologica eventualmente ritenuta lesiva della concorrenza. La sanzione pertanto non andava deliberata e, tantomeno, applicata;
  • Omesso esame della ritenuta gravità del comportamento del Consiglio Nazionale dei Geologi (motivo n° 14) che, infatti, ha soltanto osservato ed applicato la legge.

Lo Studio Lagonegro&Romano ha, inoltre, precisato che il Consiglio di Stato ha anche ignorato la pur segnalata ed evidenziata sentenza della Corte di Cassazione n° 21226 del 20.06.2011 per la quale "quanto alle altre decisioni emesse con riferimento agli Ordini professionali, nelle stesse è stato affermato che la loro natura è quella di Enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, e che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego e che è indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell'Ente". Però l'Authority, nella circostanza, ha equiparato tale patrimonio a prezzo/profitto e la domanda di annullamento della sanzione neppure risulta esaminata dal Consiglio di Stato.

Ma se gli Ordini professionali sono Enti pubblici non economici e non svolgono alcuna attività economica e agiscono per scopi di carattere generale ed il loro patrimonio ha qualificazione pubblica, ne deriva che l'attribuzione agli stessi, nel profilo della concorrenza, dello svolgimento di attività economica d'impresa costituisca ricorso a vere e proprie "ficto iuris", anche con la conseguenza irrazionale ed illegittima di equiparare il contributo associativo a prezzi e profitti.

Allego il testo integrale della nota degli avvocati Romano e Lagonegro

A cura di Gianluca Oreto -
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