Professionisti: Ammontare dei compensi irrilevante ai fini dell'IRAP
La Commissione tributaria regionale di Roma (Sez. XIV), con la sentenza n. 518 del 18 luglio 2012 ritorna all'assoggetamento all'Irap dei liberi professionis...
La Commissione tributaria regionale di Roma (Sez. XIV), con
la sentenza n. 518 del 18 luglio 2012 ritorna
all'assoggetamento all'Irap dei liberi professionisti
stabilendo che "La ricchezza prodotta dall'impiego coordinato
delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa
costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del
professionista che come tale non può essere ritassato dopo avere
scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo, in quanto
costituirebbe una illegittima duplicazione".
Sui compensi il giudici del Ctr di Roma precisano che "secondo i principi ormai consolidati indicati dalle pronunce della suprema corte, l'ammontare dei compensi percepiti è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in ragione del carattere reale dell'lrap” ed “i compensi percepiti, seppure consistenti, non sono sufficienti per attribuire l'adeguata organizzazione necessaria per l'assoggettamento all'Irap".
Infatti, il presupposto dell'Irap "non è il reddito ma l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare, come sottolinea la Corte Costituzionale 'valore aggiunto' rispetto alla mera attività personale del contribuente. Quel che rileva, ai fini del presupposto d'imposta, è solo l'autonoma organizzazione e non l'entità dei compensi".
Richiamando, tra l’altro, la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale i giudici del Ctr osservano che "quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla". Nella sentenza, giudici della Ctr in riferimento alla Ordinanza n. 23446 del 19.11.2010 ricordano che la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto che "è priva del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesto valore, a nulla rilevando l'indicazione generica da parte dell'A.F. di dati contabili desunti dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni strumentali".
Sui compensi il giudici del Ctr di Roma precisano che "secondo i principi ormai consolidati indicati dalle pronunce della suprema corte, l'ammontare dei compensi percepiti è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in ragione del carattere reale dell'lrap” ed “i compensi percepiti, seppure consistenti, non sono sufficienti per attribuire l'adeguata organizzazione necessaria per l'assoggettamento all'Irap".
Infatti, il presupposto dell'Irap "non è il reddito ma l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare, come sottolinea la Corte Costituzionale 'valore aggiunto' rispetto alla mera attività personale del contribuente. Quel che rileva, ai fini del presupposto d'imposta, è solo l'autonoma organizzazione e non l'entità dei compensi".
Richiamando, tra l’altro, la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale i giudici del Ctr osservano che "quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla". Nella sentenza, giudici della Ctr in riferimento alla Ordinanza n. 23446 del 19.11.2010 ricordano che la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto che "è priva del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesto valore, a nulla rilevando l'indicazione generica da parte dell'A.F. di dati contabili desunti dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni strumentali".
A cura di Gabriele
Bivona
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