Professionisti e Pubblicità: legale pubblicizzare le prestazioni e i costi offerti
La pubblicizzazione delle prestazioni professionali offerte dal professionista e il loro costo non è deontologicamente scorretta, né lesiva del decoro e dell...
La pubblicizzazione delle prestazioni professionali offerte dal
professionista e il loro costo non è deontologicamente scorretta,
né lesiva del decoro e della dignità professionale. Questo, in
sintesi, è il contenuto della sentenza n. 11816 con la quale la
Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un
professionista contro il proprio Ordine.
In particolare, la Commissione dell'Ordine irrogò al professionista una sanzione di sospensione dall'esercizio della professione per aver diffuso dei volantini pubblicitari dove erano descritte le prestazioni offerte ed i relativi prezzi parametrati rispetto ai minimi tariffari di riferimento. La Commissione ritenne, infatti, che siffatta pubblicità fosse ispirata a realtà di esclusiva natura commerciale e che il messaggio fosse falso e ingannevole perché postulava l'esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.
Nel confutare la tesi difensiva del professionista, la Commissione dell'Ordine affermò che:
In camera di consiglio, i giudici di terzo grado hanno ricordato che le disposizioni comunitarie risultano ispirate alla massima liberalizzazione possibile delle prestazioni offerte e che la Corte di Giustizia europea ha recentemente (sentenza 5 aprile 2011, causa C-119/09) ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di sopprimere tutti i divieti in materia di comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate. La Cassazione ha affermato, inoltre, che l'aver parametrizzato il valore della prestazione ad una tariffa abrogata non incide sulla trasparenza e veridicità del messaggio e né ha troppo senso valorizzare la genericità della promessa di riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio (profilo estraneo alla sfera di intervento degli Ordini).
In particolare, la Commissione dell'Ordine irrogò al professionista una sanzione di sospensione dall'esercizio della professione per aver diffuso dei volantini pubblicitari dove erano descritte le prestazioni offerte ed i relativi prezzi parametrati rispetto ai minimi tariffari di riferimento. La Commissione ritenne, infatti, che siffatta pubblicità fosse ispirata a realtà di esclusiva natura commerciale e che il messaggio fosse falso e ingannevole perché postulava l'esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.
Nel confutare la tesi difensiva del professionista, la Commissione dell'Ordine affermò che:
- la sola necessità di chiarire il significato del riferimento alla tariffa minima nazionale è indice di mancanza di trasparenza del messaggio pubblicitario, in contrasto con il principio di correttezza;
- le innovazioni in materia di pubblicità sancite dal decreto Bersani non avevano inciso sulla competenza degli Ordini professionali di verificare la rispondenza dei messaggi pubblicitari ai criteri di trasparenza e veridicità.
In camera di consiglio, i giudici di terzo grado hanno ricordato che le disposizioni comunitarie risultano ispirate alla massima liberalizzazione possibile delle prestazioni offerte e che la Corte di Giustizia europea ha recentemente (sentenza 5 aprile 2011, causa C-119/09) ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di sopprimere tutti i divieti in materia di comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate. La Cassazione ha affermato, inoltre, che l'aver parametrizzato il valore della prestazione ad una tariffa abrogata non incide sulla trasparenza e veridicità del messaggio e né ha troppo senso valorizzare la genericità della promessa di riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio (profilo estraneo alla sfera di intervento degli Ordini).
A cura di Ilenia
Cicirello
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