Professionisti ingegneri e architetti: Dal 15 agosto tutti assicurati
Anche se il Governo si era impegnato, a seguito dell’accoglimento di un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Serena Pellegrino e di molti altri parlament...
Anche se il Governo si era impegnato, a seguito dell’accoglimento
di un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Serena Pellegrino e
di molti altri parlamentari di differenti schieramenti politici di
maggioranza e di opposizione "...ad estendere la prevista proroga
per la stipula di un'assicurazione obbligatoria da parte dei
professionisti, ora concessa esclusivamente per le professioni
sanitarie...", nulla di nuovo si è verificato e dal 15 agosto
scorso, come previsto dall'art. 5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012,
n. 137, l'obbligo per i professionisti di stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale, stabilito dall'articolo 3, comma 5, lettera e)
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge 14
settembre 2011, n. 148, è in vigore.
Ricordiamo con l’occasione che la polizza deve avere per oggetto la "responsabilità civile" del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Precisiamo, anche, che entrambe le norme (d.l. n. 138/2011 e D.P.R. n. 137/2012) collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all'esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione; ciò val quanto dire che l’obbligo nasce al momento dell'assunzione dell'incarico quando deve rendere noto al cliente gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Aggiungiamo, anche, che la violazione della norma e, quindi, la mancanza della polizza professionale costituirà illecito disciplinare sanzionato dagli Ordini e dai Collegi professionali.
In merito alle condizione essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale il CNI ha elencato le principali caratteristiche che devono far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri. In particolare:
In riferimento al problema dell’assicurazione dei professionisti, per quanto concerne gli ingegneri segnaliamo la recente circolare n. 262 del 6/8/2013 avente ad oggetto “Rettifica e aggiornamento prospetti polizza professionale allegati alla circolare n. 250 del 12 luglio 2013” in cui vengono esaminate dettagliatamente le offerte di varie compagnie assicurative.
Il Consiglio nazionale dei geologi ha, invece, proceduto ad individuare, fra le presenti sul mercato, quella con condizioni normative ed economiche migliori a soddisfare le esigenze dei colleghi e tale incarico è stato affidato alla società di brokeraggio I.G.B. s.r.l., che da tempo segue i bisogni assicurativi sottopostigli dal CNG.
Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC ha inteso negoziare, nell'interesse degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, più convenzioni collettive per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica della massima trasparenza e concorrenzialità.
Ricordiamo con l’occasione che la polizza deve avere per oggetto la "responsabilità civile" del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Precisiamo, anche, che entrambe le norme (d.l. n. 138/2011 e D.P.R. n. 137/2012) collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all'esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione; ciò val quanto dire che l’obbligo nasce al momento dell'assunzione dell'incarico quando deve rendere noto al cliente gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Aggiungiamo, anche, che la violazione della norma e, quindi, la mancanza della polizza professionale costituirà illecito disciplinare sanzionato dagli Ordini e dai Collegi professionali.
In merito alle condizione essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale il CNI ha elencato le principali caratteristiche che devono far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri. In particolare:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, et.), in presenza o meno di un danno materiale;
- l'introduzione dell'ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l'attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimo obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti);
- la c.d. Deemind Clause, ovvero la possibilità di denunziare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili a causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che ne momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;
- la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
In riferimento al problema dell’assicurazione dei professionisti, per quanto concerne gli ingegneri segnaliamo la recente circolare n. 262 del 6/8/2013 avente ad oggetto “Rettifica e aggiornamento prospetti polizza professionale allegati alla circolare n. 250 del 12 luglio 2013” in cui vengono esaminate dettagliatamente le offerte di varie compagnie assicurative.
Il Consiglio nazionale dei geologi ha, invece, proceduto ad individuare, fra le presenti sul mercato, quella con condizioni normative ed economiche migliori a soddisfare le esigenze dei colleghi e tale incarico è stato affidato alla società di brokeraggio I.G.B. s.r.l., che da tempo segue i bisogni assicurativi sottopostigli dal CNG.
Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC ha inteso negoziare, nell'interesse degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, più convenzioni collettive per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica della massima trasparenza e concorrenzialità.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
IL NOTIZIOMETRO