Professionisti sotto la lente della Cassazione: responsabilità e indennità

Professionisti sotto la lente della Suprema Corte di Cassazione che con due sentenze depositate in cancelleria lo scorso 9 novembre, è entrata nel merito di ...

13/11/2012
Professionisti sotto la lente della Suprema Corte di Cassazione che con due sentenze depositate in cancelleria lo scorso 9 novembre, è entrata nel merito di responsabilità, compenso professionale e contratto.

La sentenza n. 19502 è entrata nel merito della qualificazione dell'attività professionale, del pagamento del compenso e degli eventuali danni arrecati dal lavoro del professionista. In particolare, gli ermellini hanno giudicato il ricorso contro una sentenza della Corte di Appello che obbligava un committente al pagamento del compenso professionale di un geometra che aveva svolto la sua attività per la ristrutturazione di un immobile. Il committente, a sostegno della sua opposizione, aveva rilevato la nullità del contratto in quanto avente oggetto il compimento di opere eccedenti la qualificazione professionale del geometra e aveva proposto domanda per i danni subiti dalla sua attività che avrebbe causato un ampliamento della cubatura realizzata rispetto quella assentita, con conseguenti demolizioni e ricostruzioni che avevano determinato l'inutilizzabilità di parte dell'immobile.

La Suprema Corte ha confermato la precedente sentenza della Corte di Appello che aveva accolto in parte la richiesta sul compenso ma senza riconoscere i danni subiti a causa degli errori del professionista. Per quanto riguarda la richiesta di danni, la Cassazione ha, infatti, rilevato che la responsabilità che si va a configurare in casi del genere è quella extracontrattuale. La Corte di Appello ha ritenuto che la nullità dell'incarico professionale contra legem, perché assunto da professionista non in possesso del titolo abilitativo necessario all'espletamento dell'attività richiesta, escludeva il diritto del compenso, ma non anche la correlata responsabilità per fatto illecito del professionista.

La sentenza n. 19524 è entrata nel merito del compenso professionale e più in particolare dell'equo compenso nel caso di revoca dell'incarico. Nel caso di specie, a 2 ingegneri era stato conferito l'incarico di redigere il progetto esecutivo di completamento e del II stralcio funzionale di una strada provinciale. Dopo la redazione e consegna degli elaborati, i 2 ingegneri venivano sollevati dall'incarico sulla base di un loro presunto inadempimento. Gli ingegneri hanno, dunque, proposto richiesta di pagamento dell'equo compenso per l'opera professionale prestata e un'indennità per indebito arricchimento.

In primo grado, i giudici del tribunale regionale rigettavano la domanda dei professionisti, dichiarando risolto il contratto per il ritardato deposito degli elaborati progettuali e per avere redatto l'elaborato relativo al progetto esecutivo per un ammontare superiore di oltre il triplo rispetto all'importo convenuto. In secondo grado, previo espletamento di CTU, i giudici della Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha condannato la Provincia al pagamento di un "equo compenso" oltre le spese processuali. I giudici hanno, infatti, rilevato che non sussisteva alcun inadempimento dei professionisti nella redazione del progetto né il ritardo era ascrivibile a loro causa.

In Cassazione i 2 ingegneri hanno proposto ricorso perché il compenso da liquidare doveva essere stabilito sulla base della tariffa professionale con riferimento all'importo originario del progetto e non sulla base di un "indennizzo di tipo equitativo" attribuita alla somma liquidata.

In realtà, gli ermellini hanno rilevato che erano stati gli stessi professionisti a richiedere, con l'originaria domanda, la corresponsione di un "equo compenso" per l'opera svolta, facendo un chiaro riferimento all'art. 2227 del Codice civile e non all'art. 2237. La S. C. ha precisato che l'art. 2237, nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione dell'opera intellettuale, ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale facoltà ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso dell'opera svolta senza alcuna indennità per il mancato guadagno. La S. C. ha evidenziato come non si poteva fare riferimento all'art. 2237 nella liquidazione del compenso, se non violando l'art. 112 del codice di procedura civile, mancando la corrispondente domanda delle parti, a cui non è consentito sollecitare l'applicazione di siffatta norma solo in sede di giudizio di legittimità.

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