Professionisti tra formazione continua e obbligo assicurativo
L'annus horribilis per i liberi professionisti è arrivato ormai a metà, ma il bello deve ancora venire. Come previsto, infatti, i professionisti dovranno anc...
L'annus horribilis per i liberi professionisti è arrivato ormai a
metà, ma il bello deve ancora venire. Come previsto, infatti, i
professionisti dovranno ancora far fronte alla prossima
obbligatorietà della formazione continua e della
assicurazione professionale.
Il DPR 7 agosto 2012, n. 137, infatti, prevede:
Considerando, dunque, le spese sostenute per INARCASSA (Cassa di Architetti e Ingegneri, il cui contributo minimo è arrivato nel 2013 a 2.910 €), per la formazione continua (il cui costo non sarà certo di poco conto e su cui nascerà un nuovo business a vantaggio esclusivamente per le società di formazione) e per l'assicurazione professionale, il 2013 non si prospetta, dunque, un anno facile per i professionisti che già si trovano a contrastare una profonda crisi del settore edilizio senza precedenti.
Per quanto concerne l'assicurazione professionale, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente pubblicato un interessante documento (leggi news) che affronta l'obbligo per chi è iscritto all'Ordine di stipulare una polizza. "L'obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale". Questo è, in sintesi, il contenuto del documento con il quale il Centro Studi ha affermato che non potrà esigersi l'adempimento dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa nei confronti dei professionisti iscritti all'Ordine che non esercitino, nemmeno saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività. Restano quindi esclusi dall'obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.
Il DPR 7 agosto 2012, n. 137, infatti, prevede:
- art. 5, comma 1: "Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva";
- art. 7, comma 1: " Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare".
Considerando, dunque, le spese sostenute per INARCASSA (Cassa di Architetti e Ingegneri, il cui contributo minimo è arrivato nel 2013 a 2.910 €), per la formazione continua (il cui costo non sarà certo di poco conto e su cui nascerà un nuovo business a vantaggio esclusivamente per le società di formazione) e per l'assicurazione professionale, il 2013 non si prospetta, dunque, un anno facile per i professionisti che già si trovano a contrastare una profonda crisi del settore edilizio senza precedenti.
Per quanto concerne l'assicurazione professionale, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente pubblicato un interessante documento (leggi news) che affronta l'obbligo per chi è iscritto all'Ordine di stipulare una polizza. "L'obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale". Questo è, in sintesi, il contenuto del documento con il quale il Centro Studi ha affermato che non potrà esigersi l'adempimento dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa nei confronti dei professionisti iscritti all'Ordine che non esercitino, nemmeno saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività. Restano quindi esclusi dall'obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.
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