Progettazione a 1 euro: il Comune di Solarino ci prova con 2 nuovi bandi
Benché la sentenza del Consiglio di Stato sull'ormai noto #casoCatanzaro non possa fare "giurisprudenza", in quanto riferita ad un caso pre-correttivo al D.L...
Benché la sentenza del Consiglio di Stato sull'ormai noto #casoCatanzaro non possa fare "giurisprudenza", in quanto riferita ad un caso pre-correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), evidentemente ha fatto "scuola" inspirando alcuni capi di uffici tecnici comunali.
Dopo Catanzaro, ma con una normativa che obbliga le Stazioni Appaltanti all'utilizzo del decreto Parametri per la determinazione dell'importo da porre a base di gara, abbiamo registrato il bando di A.L.E.R. (Azienda Lombarda di edilizia residenziale) di Pavia- Lodi (si tratta di un ente pubblico) per la redazione di 98 attestati di prestazione energetica con un importo massimo presunto di 3.000,00 Euro e, quindi, con un importo di circa 30,00 euro ad attestato (leggi news), prontamente ritirato dopo l'intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (leggi news), e adesso due nuovi bandi pubblicati dal Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino (SR) per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII” e della scuola media "Archimede".
Entrando nel dettaglio, nei due bandi il capo dell'UTC ha suddiviso l'attività di progettazione, quantificando un importo a base d'asta pari ad 1 euro, dalla direzione lavori per la quale l'importo è stato quantificato ai sensi del D.M. n. 17/06/2016 (c.d. decreto parametri)
Come indicato nella relazione di accompagnamento ai due bandi:
"Nella progettazione è stato considerato legittimo secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del C.d.S. (Sez. V, n. 4614 del 03.10.2017), l'affidamento dell'incarico al prezzo simbolico di 1 € sul presupposto che il ritorno economico non va strettamente connesso ad un introito finanziario ma può ben essere legato ad altre utilità, pur sempre economicamente apprezzabili, generate dal contratto stesso quali il ritorno di immagine o l'implementazione del curriculum".
Mentre nella Direzione Lavori per la quantificazione del
compenso presuntivo, si è assunto come parametro «V», dato dal
costo delle singole categorie componenti l'opera, il costo
complessivo presunto dei lavori di efficientamento energetico
corrispondenti, prevalentemente, nelle seguenti attività:
A. Diagnosi energetica dell'edificio in esame;
B. Progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali
relative varianti, dei lavori di efficientamento energetico del
plesso di che trattasi tramite:
- la coibentazione esterna delle pareti;
- il rifacimento dell'impianto di illuminazione interna ed esterna;
- l'installazione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento;
C. Direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori;
D. Certificato di regolare esecuzione.
Quantificando tale importo in € 600.000,00 per la scuola elementare "Papa Giovanni XXIII” e € 250.000,00 per la scuola media "Archimede".
A questo punto, considerata la palese violazione della normativa (art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter), oltre ad una denuncia dei Consigli Nazionali (prondamente arrivata dagli Ingegneri - leggi news), si prevede un intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 211, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dall'art. 52-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 (c.d. Manovrina) che hanno ridato all'ANAC di Raffaele Cantone quei poteri che erano stati tolti con l’abrogazione del comma 2 da parte del Decreto Correttivo.
In particolare, ai sensi del comma 1-ter "L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
Tra le altre cose ricordiamo che la stessa ANAC, con comunicato del 27 aprile 2017, ha richiamato l’attenzione sul proprio perimetro di intervento, evidenziando le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica. Tra queste, l'Anticorruzione ha evidenziato che sono di sua competenza le segnalazioni aventi ad oggetto i contratti pubblici, finalizzate al controllo sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, e l’attività di precontenzioso, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016.
Concludo dicendo che, come spesso accade, uno dei più grossi problemi del nostro Paese non è la normativa (che è sempre molto copiosa e ridondante) quanto la capacità di farla applicare puntualmente. Ciò che una persona normale si dovrebbe aspettare, dunque, è un intervento dell'ANAC e, nel caso serva, un ricorso al giudice amministrativo nella speranza che questo possa pronunciarsi nel più breve tempo possibile.
#unpensieropositivo a tutti voi.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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