Progettazione di lavori pubblici: l'affidamento diretto solo sotto 20.000 euro

L'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è consentito per importo "inferiore a 20.000 euro" ai sensi del regolamento a...

15/11/2011
L'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è consentito per importo "inferiore a 20.000 euro" ai sensi del regolamento attuativo del codice - e non per importo inferiore "a quarantamila euro" ai sensi del codice - purché le tipologie dei servizi stessi siano state "preventivamente individuate". Questa e solo questa la regola.
La legge di conversione (L. 106/2011) del decreto "sviluppo" (D.L. 70/2011) ha operato una scelta molto precisa, come tale non suscettibile di nessuna interpretazione estensiva rispetto al pur richiamato comma 11 dell'art. 125 del codice.

Intanto, il legislatore è puntualmente intervenuto sul comma 10 dell'art. 267 del d.P.R. 207/2010, cassando l'inciso: "secondo periodo".
Questo il testo: "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, [secondo periodo,] del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo" (d.P.R. 207/2010, art. 267, comma 10).

Ciò già evidenzia che non è configurabile alcun difetto di coordinamento normativo.

La legge di conversione del decreto "sviluppo", proprio eliminando il riferimento al "secondo periodo" del comma 11 dell'art. 125 del codice, ha voluto dire:
  1. che proprio non si applica il disposto di cui D.Lgs. 163/2006, art. 125, comma 11, secondo periodo: "Per servizi (…) inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
  2. che, pertanto, in ordine all'importo "inferiore a 20.000 euro" ai sensi del per altro invariato comma 10 dell'art. 267 del d.P.R. 207/2010, si applica il comma 11 dell'art. 125 del codice per quanto riguarda le modalità procedurali, e cioè per quanto riguarda la modalità dell'"affidamento diretto".
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