Progettazione opere in cemento armato: nuovo intervento della Cassazione sulle competenze professionali di Architetti, Ingegneri e Geometri

Quello delle competenze professionali di architetti, ingegneri e geometri (ma potremmo certamente inserire nel novero anche geologi e periti), è un problema ...

13/11/2019

Quello delle competenze professionali di architetti, ingegneri e geometri (ma potremmo certamente inserire nel novero anche geologi e periti), è un problema atavico che ha da sempre generato lotte tra le varie categorie professionali, soprattutto per quel che riguarda la progettazione di opere strutturali (vai al focus).

A riportare in auge la diatriba ci ha pensato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29227 del 12 novembre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un geometra per l'annullamento di una sentenza di appello che aveva confermato l'opposizione di un condominio ad un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale per il pagamento delle spettanze del professionista che si era occupato della progettazione dell'intervento di risanamento statico e funzionale del fabbricato condominiale.

In particolare, la Corte di Appello aveva dato ragione al Condominio che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo la nullità del contratto di incarico professionale in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra ai sensi del R.D. 274/1929 e della legge 1086/1971, che non consentono la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono, come nel caso di specie, l'uso del cemento armato.

Argomento complesso che è stato più volte trattato dalla giurisprudenza ma che non ha mai raggiunto risultati tali da escludere nuove problematiche. È, infatti, ormai risaputo che la giurisprudenza amministrativa ha confermato la competenza professionale dei geometri per la progettazione di opere di "modesta entità" in cemento armato. Termine, modesta entità, che ha lasciato ampi margini di discussione alle categorie e che vengono riproposti in questa nuova ordinanza della Corte di Cassazione.

Gli ermellini, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento composto:

  • dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 recante "Regolamento per la professione di geometra";
  • dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 recante "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato" (benché abrogato dal D.Lgs. n. 212/2010);
  • dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
  • dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

hanno delineato un sistema coerente la cui consolidata interpretazione è stata ribadita dalla stessa cassazione, secondo la quale i geometri sono abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato solo per opere di "modesta entità". Concetto che risulta essere coerente con la scelta del legislatore che lascia ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, e cioè la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri anche nei casi di impiego di cemento armato.

La novità della nuova ordinanza della Cassazione sta nell'aver provato a determinare il concetto di modesta entità che consisterebbe nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le attività occorrenti per superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge n. 64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Tale criterio comporta per la giurisprudenza di legittimità che neppure l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza.

Il caso di specie

Nel caso di specie, il geometra aveva sostenuto che l'impiego del cemento armato era limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servivano solo a ricostituire l'eventuale malta tra i conci carenti di legante. Tuttavia, tale prospettazione non era stata ritenuta dalla corte territoriale idonea ad escludere l'incidenza sulla struttura portante dell'edificio sicché le verifiche statiche dovevano essere effettuate da un tecnico abilitato. Interpretazione confermata dalla Cassazione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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