Progettazioni ecocompatibili: Pubblicato sulla Gazzetta il decreto di attuazione della direttiva europea
Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 dell'8 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 recante "Attuazione della direttiva 2009...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 dell'8 marzo scorso è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
recante "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia" che
entrerà in vigore il 23 marzo prossimo.
Il decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia.
Il decreto contiene 20 articoli e 5 allegati che precisano come lo stesso si applica a qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, ma non ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci. Si applica anche per l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti sottoposti alle misure di esecuzione - definite dallo stesso decreto come "le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali a essi relativi" - ma solo se i prodotti ottemperano a tali misure o sono conformi ai provvedimenti che ne danno attuazione. In ogni caso, i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE.
Nel decreto viene definito prodotto connesso all'energia qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal decreto stesso, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.
L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti connessi all'energia è consentita solo se tali prodotti ottemperano alle misure di esecuzione ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9 del decreto stesso e la circolazione di detti prodotti è libera.
Gli allegati al decreto contengono:
Il decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia.
Il decreto contiene 20 articoli e 5 allegati che precisano come lo stesso si applica a qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, ma non ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci. Si applica anche per l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti sottoposti alle misure di esecuzione - definite dallo stesso decreto come "le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali a essi relativi" - ma solo se i prodotti ottemperano a tali misure o sono conformi ai provvedimenti che ne danno attuazione. In ogni caso, i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE.
Nel decreto viene definito prodotto connesso all'energia qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal decreto stesso, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.
L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti connessi all'energia è consentita solo se tali prodotti ottemperano alle misure di esecuzione ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9 del decreto stesso e la circolazione di detti prodotti è libera.
Gli allegati al decreto contengono:
- le indicazioni per la marcatura CE
- la dichiarazione CE di conformità
- le specifiche per la fornitura di informazioni
- le indicazioni per il controllo interno della progettazione
- il sistema di gestione di valutazione delle conformità
A cura di Ilenia
Cicirello
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