Progettisti dipendenti pubblici: chi paga la tassa di iscrizione all'Ordine professionale?

Chi paga la tassa di iscrizione all'Ordine professionale del progettista dipendente di un ufficio pubblico?A questa domanda ha provato a rispondere il Consig...

27/10/2015
Chi paga la tassa di iscrizione all'Ordine professionale del progettista dipendente di un ufficio pubblico?A questa domanda ha provato a rispondere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con la circolare n. 6340 del 21 ottobre 2015 recante "Dipendenti pubblici iscritti all'albo - Quota annuale di iscrizione - Sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2015 n. 7776 - Applicabilità ai dipendenti ingegneri - Limiti - Considerazioni" ha fornito un'interpretazione della normativa.

La Sentenza n.7776 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 16 aprile 2015, ha affermato, in una vertenza tra l'INPS ed un Avvocato dipendente pubblico, che l'Ente di appartenenza deve rimborsare al proprio dipendente la tassa annuale di iscrizione all'Albo di Categoria. Si legge, infatti, nella sentenza che "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art.1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".
Ne deriva che se l'Avvocato-dipendente pubblico ha anticipato il pagamento della quota annuale, ha diritto al rimborso della somma versata, da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

A seguito di questa sentenza, sono arrivate al CNI diverse richieste di parere in merito alla possibilità che lo stesso principio possa trovare applicazione anche agli Ingegneri facenti parte degli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, quali i Comuni.

Secondo il CNI, per i professionisti dell'area tecnica la disciplina risulta più articolata e non uniforme perché deriva dalle diverse ipotesi che si possono verificare per le quali possono sussistere tecnici:
  • per i quali serve l'abilitazione professionale ma non l'iscrizione all'ordine;
  • per i quali serve anche l'iscrizione all'ordine professionale.

Da precisare che ogni ragionamento è frutto dell'attuale articolato normativo sugli appalti pubblici, in corso di revisione in Parlamento e che dal prossimo 16 aprile 2016 sarà certamente rivisto con la possibilità che i progetti non possano più essere firmati da tecnici dipendenti delle amministrazioni.

Come precisato dal CNI, il comma 4, art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego".
Stesso discorso è previsto per il Responsabile del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici, dall'art.9, comma 4, del Regolamento di attuazione del Codice (DPR n. 207/2010): "Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione…".

Dunque, la normativa prevede che gli Ingegneri dipendenti pubblici e appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti possono espletare attività di progettazione per conto della PA con il requisito della (mera) abilitazione, senza necessità di iscrizione all'albo. In questo caso, non essendo l'iscrizione all'albo un presupposto indispensabile per svolgere l'attività a favore dell'Ente di appartenenza, viene meno la condizione per esigere il rimborso della quota di iscrizione eventualmente pagata dall'interessato.

Diverso è il caso in cui leggi ulteriori (o la futura normativa nazionale di attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti) prescrivano l'obbligo di iscrizione all'albo del dipendente laureato in Ingegneria. In questo caso, a parere del CNI, vi può essere uno spazio per rivendicare il rimborso della quota annuale di iscrizione versata dal dipendente.
Qualora, in un determinato settore, la normativa preveda l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per il dipendente Ingegnere, infatti, il pagamento della relativa tassa annuale di iscrizione, facendo applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza, sarà a carico dell'Ente datore di lavoro e, se il versamento è stato anticipato dal dipendente, deve essergli rimborsato.

In definitiva, il parere del CNI è che:
  • La disposizione di cui all'art.90, comma 4, d.lgs. n.163/2006 deve ritenersi norma speciale di stretta interpretazione e non può quindi trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente e puntualmente previsti (ex art.14 disp. prel. c.c.).
  • Per tutte le ipotesi in cui la legge non prevede la mera abilitazione (e quindi il superamento dell'Esame di Stato), riprende vigore e si applica la regola generale dettata dall'art.1 della legge 25/04/1938 n.897 (confermato dagli articoli 2 e 3 DPR 328/2001): "Gli Ingegneri… non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie, a termini delle disposizioni vigenti".
  • Nel lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui. E le spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente.

Per potersi predicare il diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo da parte del dipendente occorre dunque:
  1. che l'iscrizione sia funzionale allo svolgimento di una attività professionale;
  2. che vi sia un vincolo di esclusività, nell'ambito del rapporto di lavoro tra dipendente ed Ente pubblico datore di lavoro.Solamente al ricorrere di queste 2 condizioni, secondo la Cassazione, il dipendente è legittimato a richiedere alla propria Amministrazione il rimborso della quota di iscrizione all'albo.

    Nel caso di Ingegneri dipendenti, dunque, il principio espresso dalla sentenza della Cassazione non è automaticamente estensibile ed è rimesso agli interpreti indagare di volta in volta quali sono le previsioni di legge che consentono al tecnico dipendente pubblico di svolgere attività professionale.

    Pungente la parte finale della sentenza del CNI che conclude dicendo che "Si coglie infine l'occasione per testimoniare la volontà del Consiglio Nazionale di contrastare nelle sedi dovute i tentativi e le prassi elusive di alcune Amministrazioni che a volte ricorrono a professionalità interne prive di titoli, o al di fuori delle ipotesi tassative in cui questo è consentito dalla legge, per svolgere attività professionale, sottraendo i relativi incarichi al libero mercato e ai principi della concorrenza".

    A cura di Ing. Gianluca Oreto
         
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