Protezione Civile: il Senato converte in legge il decreto
Dopo le proteste degli operatori del settore e la cancellazione da parte della Camera dell'art. 16 rubricato "Attività di supporto strumentale al Dipartiment...
Dopo le proteste degli operatori del settore e la cancellazione da
parte della Camera dell'art. 16 rubricato "Attività di supporto
strumentale al Dipartimento della protezione civile" e che
conteneva nel comma 1 la costituzione di una società per azioni
d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi
s.p.a.", il Senato ha definitivamente convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase
post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile.
Il senatore D'Alì (PdL) nel comunicato di fine seduta ha sottolineato come il clima politico venutosi a creare nel Paese intorno alla Protezione civile abbia condizionato in negativo l'iter di esame del decreto, inducendo a valutazioni errate in merito a due punti soppressi dall'altro ramo del Parlamento relativi all'istituto impropriamente definito scudo giudiziario in favore dei componenti delle strutture commissariali e alla costituzione della Protezione civile Spa.
L'art. 16 è stato, così, sostituito dal seguente:
Articolo 16
Comma 1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni assegnate al medesimo Dipartimento, è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi s.p.a.", con sede in Roma, per l'espletamento di specifici compiti operativi;
Comma 1-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei suoi uffici, detiene il potere di indirizzo rispetto alle attività della Società Protezione civile servizi s.p.a. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) definizione delle aree di attività;
b) definizione del piano industriale;
c) definizione delle strategie e dei programmi.
Comma 1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sotto il profilo strutturale.
Il senatore D'Alì (PdL) nel comunicato di fine seduta ha sottolineato come il clima politico venutosi a creare nel Paese intorno alla Protezione civile abbia condizionato in negativo l'iter di esame del decreto, inducendo a valutazioni errate in merito a due punti soppressi dall'altro ramo del Parlamento relativi all'istituto impropriamente definito scudo giudiziario in favore dei componenti delle strutture commissariali e alla costituzione della Protezione civile Spa.
L'art. 16 è stato, così, sostituito dal seguente:
Articolo 16
Comma 1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni assegnate al medesimo Dipartimento, è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi s.p.a.", con sede in Roma, per l'espletamento di specifici compiti operativi;
Comma 1-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei suoi uffici, detiene il potere di indirizzo rispetto alle attività della Società Protezione civile servizi s.p.a. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) definizione delle aree di attività;
b) definizione del piano industriale;
c) definizione delle strategie e dei programmi.
Comma 1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sotto il profilo strutturale.
A cura di Ilenia
Cicirello
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