Pubblicato il Milleproroghe sulla Gazzetta: Proroghe per case fantasma e requisiti appalti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 di ieri 29 dicembre è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 recante "Proroga di termini previsti da dispo...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 di ieri 29 dicembre è stato
pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie.".
Il decreto-legge in argomento, rispetto a quelli emanati alla fine degli anni precedenti, ha una impostazione totalmente diversa ed, in particolare, differenzia le proroghe non onerose da quelle onerose.
Nell'articolo 1, con una generalizzata proroga al 31 marzo 2011 di ben 65 provvedimenti elencati nella tabella 1 allegata al provvedimento, viene specificato che per successive proroghe ai provvedimenti stessi saranno adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si tratta di una novità abbastanza significativa che, di fatto, è indicativa di una progressiva delegificazione dei contenuti della maxi norma di proroga di fine anno.
Nell'articolo 2 vengono, invece, inserite le proroghe onerose.
Da una rapida lettura della Tabella 1, allegata al decreto-legge, riscontriamo che nella stessa non vi è alcuna traccia:
Resta confermato, invece, uno slittamento al 31 marzo 2011:
Per quanto concerne la proroga relativa all'aggiornamento catastale, riteniamo improbabile che venga ulteriormente estesa successivamente al 31 marzo 2011 poiché con l'obbligo della denuncia in catasto dei fabbricati fantasma nasce, per i proprietari degli immobili, l'obbligo relativo al pagamento dell'ICI e, quindi, sembra non possibile sia per esigenze di cassa sia per il fatto che tale proroga diventerebbe onerosa e non rientrerebbe più tra quelle per le quali potrà essere utilizzato lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Restando, ovviamente e comunque, in attesa dei successivi passaggi alla Camera ed al Senato per la trasformazione in legge con cui è prevedibile che ci possano essere ulteriori novità.
Per quanto concerne le norme agevolative per progettisti ed imprese, evidenziamo come, con tali modifiche, vengono prorogate al 31 marzo 2011 e non più al 31 dicembre 2013 come originariamente previsto, le norme agevolative che consentono alle imprese di costruzione di ottenere la qualificazione SOA ed ai progettisti la partecipazione alle gare; le imprese, sino al 31 marzo 2011 potranno dimostrare, quindi, il requisito della cifra di affari, quello dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e quello dell'adeguamento organico, facendo riferimento ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.
Analogamente i progettisti, sempre sino al 31 marzo 2011, potranno dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria, riferendosi ai migliori 3 anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Sembra, invece, che non sia più contemplata la possibilità:
Il decreto-legge in argomento, rispetto a quelli emanati alla fine degli anni precedenti, ha una impostazione totalmente diversa ed, in particolare, differenzia le proroghe non onerose da quelle onerose.
Nell'articolo 1, con una generalizzata proroga al 31 marzo 2011 di ben 65 provvedimenti elencati nella tabella 1 allegata al provvedimento, viene specificato che per successive proroghe ai provvedimenti stessi saranno adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si tratta di una novità abbastanza significativa che, di fatto, è indicativa di una progressiva delegificazione dei contenuti della maxi norma di proroga di fine anno.
Nell'articolo 2 vengono, invece, inserite le proroghe onerose.
Da una rapida lettura della Tabella 1, allegata al decreto-legge, riscontriamo che nella stessa non vi è alcuna traccia:
- del rinvio al 31 gennaio 2011 per la trasmissione dell'asseverazione relativa all'installazione di impianti a energia solare;
- della proroga di tre anni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Resta confermato, invece, uno slittamento al 31 marzo 2011:
- delle norme agevolative per progettisti ed imprese;
- della dichiarazione di aggiornamento catastale prevista all'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- della proroga al 31 dicembre 2011 della trasmissione delle verifiche sismiche di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;
- della proroga per il conferimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- del termine per completare l’adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni antincendio;
- dei voucher per tutti anche nel 2011.
Per quanto concerne la proroga relativa all'aggiornamento catastale, riteniamo improbabile che venga ulteriormente estesa successivamente al 31 marzo 2011 poiché con l'obbligo della denuncia in catasto dei fabbricati fantasma nasce, per i proprietari degli immobili, l'obbligo relativo al pagamento dell'ICI e, quindi, sembra non possibile sia per esigenze di cassa sia per il fatto che tale proroga diventerebbe onerosa e non rientrerebbe più tra quelle per le quali potrà essere utilizzato lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Restando, ovviamente e comunque, in attesa dei successivi passaggi alla Camera ed al Senato per la trasformazione in legge con cui è prevedibile che ci possano essere ulteriori novità.
Per quanto concerne le norme agevolative per progettisti ed imprese, evidenziamo come, con tali modifiche, vengono prorogate al 31 marzo 2011 e non più al 31 dicembre 2013 come originariamente previsto, le norme agevolative che consentono alle imprese di costruzione di ottenere la qualificazione SOA ed ai progettisti la partecipazione alle gare; le imprese, sino al 31 marzo 2011 potranno dimostrare, quindi, il requisito della cifra di affari, quello dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e quello dell'adeguamento organico, facendo riferimento ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.
Analogamente i progettisti, sempre sino al 31 marzo 2011, potranno dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria, riferendosi ai migliori 3 anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Sembra, invece, che non sia più contemplata la possibilità:
- di continuare ad applicare, per i lavori al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, l’esclusione automatica delle offerte anomale;
- che la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA sia spostata sino al 31 dicembre 2011 come originariamente previsto.
A cura di Paolo
Oreto
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