Puglia: procedure in materia di certificazione energetica degli edifici

Emanato il Regolamento regionale n.10/2010 di disciplina dei criteri e delle procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, secondo le disp...

18/02/2010
Emanato il Regolamento regionale n.10/2010 di disciplina dei criteri e delle procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, secondo le disposizioni fissate dal decreto legislativo n.192/2005.
Il provvedimento è finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, esistenti o di nuova costruzione, in relazione al contesto ambientale e climatico locale, in modo da valorizzare le fonti di energia rinnovabile e la diversificazione energetica, privilegiando le tecniche con minore impatto ecologico.

Il testo normativo esplica anche le modalità di rilascio, da parte dei soggetti accreditati, dell'attestato di certificazione con validità temporale di dieci anni, suscettibile di aggiornamento in relazione ad eventuali modifiche.

Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
  • a) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili;
  • b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso elevati livelli di inefficienza energetica;
  • c) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione in campo energetico;
  • d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  • e) disciplinare l’applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
  • f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
  • g) stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
  • h) indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria.
Il Regolamento si applica a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
  • progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
  • opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.
a cura di www.regione.puglia.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati