QUALIFICHE IAFR RILASCIATE A IMPIANTI A PROGETTO IN SCADENZA AL 14 NOVEMBRE 2007

In merito a quanto stabilito dall'art.4, comma 6 del Decreto Ministeriale del 24.10.2005 "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia ele...

30/10/2007
In merito a quanto stabilito dall'art.4, comma 6 del Decreto Ministeriale del 24.10.2005 "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", si comunica che le qualifiche di impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), rilasciate dal GSE in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (15 novembre 2005), cesseranno di validità entro due anni da tale data qualora il soggetto che detiene la qualifica non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto.
Si precisa che per data di rilascio della qualifica si intende la data del protocollo di partenza della lettera con cui il GSE ha comunicato al produttore l'accoglimento della richiesta di qualifica.

Pertanto, le qualifiche IAFR di impianti non ancora in esercizio rilasciate dal GSE antecedentemente alla data del 15 novembre 2005, cesseranno di validità qualora entro la data del 14 novembre 2007 il soggetto titolare della qualifica non comunichi al GSE, fornendo idonea documentazione, l'entrata in esercizio dell'impianto.

Sono fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali. Il GSE trasmetterà le eventuali valutazioni non favorevoli al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente, ai fini dell'espressione di parere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
© Riproduzione riservata
Tag: