REDAZIONE D’UFFICIO DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2009 è stata pubblicata la Determinazione 29 settembre 2009 dell’Agenzia del Territorio recante “Oneri dovuti p...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2009 è stata
pubblicata la Determinazione 29 settembre 2009 dell’Agenzia del
Territorio recante “Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli
atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti
inadempienti all'obbligo di presentazione.”.
Nell’articolo 1 della determinazione viene precisato che:
Tutti gli importi sono, comunque, rilevabili nell’allegata tabella.
Nell’articolo 1 della determinazione viene precisato che:
- in tutte le ipotesi in cui è prevista la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti obbligati, ferma restando la debenza di tributi e sanzioni, sono dovuti gli oneri accessori previsti della tabella allegata alla determinazione stessa, che sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007;
- gli oneri relativi alle attività di rilievo sopralluogo, di cui alla tabella allegata, si applicano in misura dell'80%, quando non risulta possibile l'accesso all'immobile. In tal caso, i documenti di aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell'ubicazione topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della planimetria delle unità immobiliari limitata al solo perimetro presunto
- l'atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti inadempienti, contiene anche l'indicazione degli oneri posti a loro carico, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle relative modalità di versamento, nonché le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- attività istruttoria preliminare
- catasto terreni
- catasto edilizio urbano
- spese per missioni e servizio esterno
Tutti gli importi sono, comunque, rilevabili nell’allegata tabella.
A cura di Paolo
Oreto
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