REGOLAMENTO TECNICO ORGANISMI ISPEZIONE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119 recante “Regolame...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 30 aprile
2008, n. 119 recante “Regolamento tecnico per l'accreditamento
degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato
XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni.”.
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento a quanto previsto nell’articolo 164 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare al comma 1 dello stesso dove viene precisato che nel caso di lavori relativi a infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ad insediamenti produttivi strategici e ad infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale ai relativi progetti occorre applicare le norme di cui all’allegato tecnico riportato nell’allegato XXI.
In particolare l’allegato XXI al Codice dei contratti contiene l’allegato tecnico di cui all’articolo 164 e nello stesso all’articolo 28 relativo alla “verifica attraverso strutture tecniche dell’amministrazione”, al comma 4 viene precisato che “Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Il Regolamento, dunque, emanato in riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 28 dell’allegato XXI al Codice dei contratti è composto da 20 articoli suddivisi in due Capi contenenti rispettivamente il primo “Le disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione” ed il secondo “Procedimento per l’accreditamento degli organi di ispezione”.
Nel Capo I vengono trattati in 14 articoli:
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento a quanto previsto nell’articolo 164 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare al comma 1 dello stesso dove viene precisato che nel caso di lavori relativi a infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ad insediamenti produttivi strategici e ad infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale ai relativi progetti occorre applicare le norme di cui all’allegato tecnico riportato nell’allegato XXI.
In particolare l’allegato XXI al Codice dei contratti contiene l’allegato tecnico di cui all’articolo 164 e nello stesso all’articolo 28 relativo alla “verifica attraverso strutture tecniche dell’amministrazione”, al comma 4 viene precisato che “Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Il Regolamento, dunque, emanato in riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 28 dell’allegato XXI al Codice dei contratti è composto da 20 articoli suddivisi in due Capi contenenti rispettivamente il primo “Le disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione” ed il secondo “Procedimento per l’accreditamento degli organi di ispezione”.
Nel Capo I vengono trattati in 14 articoli:
- l’oggetto del regolamento;
- le definizioni contenute nel regolamento stesso;
- i requisiti amministrativi dell’organismo di ispezione;
- l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità degli organismi di ispezione;
- la riservatezza degli organismi di ispezione;
- gli aspetti organizzativi e gestionali;
- il sistema di gestione;
- il personale;
- le strutture e le attrezzature dell’organismo di ispezione;
- i metodi e le procedure di ispezione;
- la manipolazione dei campiono e degli oggetti sottoposti a ispezione;
- le registrazioni:
- i rapporti di ispezione ed i certificati di ispezione;
- i sub-fornitori;
- alla presentazione della domanda di accreditamento
- all’istruttoria della domanda;
- al rilascio dell’accreditamento;
- al mancato rilascio dell’accreditamento;
- alla sorveglianza ed al rinnovo dell’accreditamento;
- alla variazione delle condizioni di accreditamento
A cura di Paolo
Oreto
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