REGOLE COMUNITARIE
La Circolare 12 ottobre 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie reca i principi da applicare, da parte del...
La Circolare 12 ottobre 2005 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie reca i principi
da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione
delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di
apparecchiature informatiche. Il provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14-12-2005, n. 290 consente un riesame delle
modalità di redazione dei bandi di gara e relativi capitolati,
facendo riferimento al decreto legislativo n. 358/1992 dispone, in
ordine alle specifiche tecniche dell’oggetto della fornitura, che è
vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche
tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi e
l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Perciò
l’indicazione del marchio del prodotto, purché accompagnata dalla
menzione "o equivalente", è, tuttavia,ammessa se le amministrazioni
aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del
contratto mediante specifiche sufficientemente precise e
comprensibili da parte di tutti gli interessati. La circolare
stabilisce espressamente che le ammnistrazioni pubbliche sono
tenute all’applicazione delle disposizioni contenute, pena
l’applicazione di sanzioni previste dall’ordinamento comunitario.
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