RESPONSABILITA' DOPO COLLAUDO
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 491 del 7 febbraio 2006, ha stabilito che nel caso di opera per la quale sia stato emesso un certificato di collaudo de...
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 491 del 7 febbraio 2006, ha
stabilito che nel caso di opera per la quale sia stato emesso un
certificato di collaudo delle opere realizzate "a regola d'arte",
sono prive di ogni pregio le comunicazioni interne precedenti agli
atti di collaudo delle oepre stesse e che sono, quindi, superate
dall'accettazione delle opere intervenuta con il collaudo.
La sentenza si riferisce ai lavori effettuati da un'impresa nel Comune di Bolzano per conto della Provincia di Bolzano per i quali il direttore dei lavori ed i funzionari tecnici responsabili avevano contestato errori gravi che avevano determinato perdite di gas in alcuni immobili, un allagamento in un altro ed una carenza nella esecuzione degli impianti in un altro ancora.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha precisato che tali comunicazioni non possono costituire la prova di un errore grave commesso nella esecuzione di lavori, lo si ribadisce eseguiti "a regola d'arte" secondo il collaudatore con certificazione non opposta dall'Amministrazione che, anzi, ha accettato il collaudo provvedendo anche al pagamento degli importi liquidati in parte anche consensualmente in relazione alla definizione delle riserve avanzate dalla impresa stessa.
D'altra parte i giudici del Consiglio di Stato precisano anche che "emerge con chiarezza l'obbligo che incombeva sulla Provincia di Bolzano, ove avesse voluto far prevalere gli elementi risultanti dalle comunicazioni cui si è fatto riferimento del Comune di Bolzano sugli esiti finali della esecuzione dei lavori, come poi è avvenuto, in primo luogo di compiere una istruttoria adeguata sulla effettiva sussistenza di un errore grave compiuto nella esecuzione dei contratti con l'Amministrazione comunale di Bolzano ed, inoltre, di instaurare un contraddittorio completo con la stessa CITS in ordine alle contestazioni che venivano rivolte nei suoi confronti".
La sentenza si riferisce ai lavori effettuati da un'impresa nel Comune di Bolzano per conto della Provincia di Bolzano per i quali il direttore dei lavori ed i funzionari tecnici responsabili avevano contestato errori gravi che avevano determinato perdite di gas in alcuni immobili, un allagamento in un altro ed una carenza nella esecuzione degli impianti in un altro ancora.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha precisato che tali comunicazioni non possono costituire la prova di un errore grave commesso nella esecuzione di lavori, lo si ribadisce eseguiti "a regola d'arte" secondo il collaudatore con certificazione non opposta dall'Amministrazione che, anzi, ha accettato il collaudo provvedendo anche al pagamento degli importi liquidati in parte anche consensualmente in relazione alla definizione delle riserve avanzate dalla impresa stessa.
D'altra parte i giudici del Consiglio di Stato precisano anche che "emerge con chiarezza l'obbligo che incombeva sulla Provincia di Bolzano, ove avesse voluto far prevalere gli elementi risultanti dalle comunicazioni cui si è fatto riferimento del Comune di Bolzano sugli esiti finali della esecuzione dei lavori, come poi è avvenuto, in primo luogo di compiere una istruttoria adeguata sulla effettiva sussistenza di un errore grave compiuto nella esecuzione dei contratti con l'Amministrazione comunale di Bolzano ed, inoltre, di instaurare un contraddittorio completo con la stessa CITS in ordine alle contestazioni che venivano rivolte nei suoi confronti".
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