RESPONSABILITA' IN SOLIDO APPALTATORE-SUBAPPALTATORE E IVA
Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione de...
Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante:
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4
luglio scorso il Governo estende il meccanismo della responsabilità
in solido dell'appaltatore e pone a suo carico anche il versamento
dell'Iva dovuta dal subappaltatore.
Nel decreto viene previsto, all'articolo 35, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, che l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore.
Ovviamente ciò significa che l'appaltatore deve supplire alle inadempienze del subappaltatore verso i propri dipendenti, in riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti stessi del subappaltatore, con un tetto massimo che non può superare l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Il committente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
Le sanzioni, previste al comma 33 del citato articolo 35, per chi non rispetta queste regole sono pesanti: partono da 5mila ma possono arrivare a 200mila euro.
Ma il decreto legge non specifica però quale sia la documentazione che svincola l'appaltatore dal meccanismo della responsabilità in solido ed è su questo aspetto che si appuntano maggiormente le critiche delle imprese e che lascia perplessi anche i sindacati.
Il direttore dell'ANCE Carlo Ferroni interviene sull'argomento precisando che. «E' necessario che un provvedimento attuativo indichi in modo chiaro di quale documentazione si tratta. Perché se a livello contributivo, il Durc, opportunamente ritoccato, può sopperire alla richiesta del decreto, non esiste alcuno strumento che tempestivamente possa dimostrare la correttezza fiscale».
Quindi, secondo l'ANCE si tratterebbe quindi di una norma difficilmente applicabile che potrebbe far nascere un forte contenzioso e, soprattutto, determinare il blocco dei pagamenti a causa dell'entoità delle sanzioni previste.
Con il comma 5, poi, dell'articolo 35 del decreto-legge, viene assegnato all'appaltatore la responsabilità dei versamenti Iva dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera.
In questo modo il decreto estende all'edilizia il cosiddetto meccanismo del "reverse charge" in base al quale il versamento dell'Iva non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell'imposta.
Se la norma diventerà operativa (l'entrata in vigore richiede infatti il via libera della Commissione Ue), il subappaltatore, all'emissione della fattura, non incasserà più l'Iva ma solo l'imponibile mentre sarà l'appaltatore a dover integrare la fattura con l'Iva.
Nel decreto viene previsto, all'articolo 35, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, che l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore.
Ovviamente ciò significa che l'appaltatore deve supplire alle inadempienze del subappaltatore verso i propri dipendenti, in riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti stessi del subappaltatore, con un tetto massimo che non può superare l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Il committente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
Le sanzioni, previste al comma 33 del citato articolo 35, per chi non rispetta queste regole sono pesanti: partono da 5mila ma possono arrivare a 200mila euro.
Ma il decreto legge non specifica però quale sia la documentazione che svincola l'appaltatore dal meccanismo della responsabilità in solido ed è su questo aspetto che si appuntano maggiormente le critiche delle imprese e che lascia perplessi anche i sindacati.
Il direttore dell'ANCE Carlo Ferroni interviene sull'argomento precisando che. «E' necessario che un provvedimento attuativo indichi in modo chiaro di quale documentazione si tratta. Perché se a livello contributivo, il Durc, opportunamente ritoccato, può sopperire alla richiesta del decreto, non esiste alcuno strumento che tempestivamente possa dimostrare la correttezza fiscale».
Quindi, secondo l'ANCE si tratterebbe quindi di una norma difficilmente applicabile che potrebbe far nascere un forte contenzioso e, soprattutto, determinare il blocco dei pagamenti a causa dell'entoità delle sanzioni previste.
Con il comma 5, poi, dell'articolo 35 del decreto-legge, viene assegnato all'appaltatore la responsabilità dei versamenti Iva dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera.
In questo modo il decreto estende all'edilizia il cosiddetto meccanismo del "reverse charge" in base al quale il versamento dell'Iva non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell'imposta.
Se la norma diventerà operativa (l'entrata in vigore richiede infatti il via libera della Commissione Ue), il subappaltatore, all'emissione della fattura, non incasserà più l'Iva ma solo l'imponibile mentre sarà l'appaltatore a dover integrare la fattura con l'Iva.
A cura di Paolo
Oreto
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