RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI
E’ stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 13 gennaio 2006, n. 7 della Regione Puglia il Regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 recante Razionali...
E’ stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 13 gennaio 2006,
n. 7 della Regione Puglia il Regolamento regionale 10 gennaio 2006,
n. 2 recante Razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria. Il
testo normativo definisce tipologia carburanti e d’impianti
erogatori, stabilisce che i Comuni provvedono a sottoporre a
verifica gli impianti esistenti per l’ammodernamento del sistema
distributivo attraverso la possibile riduzione del numero degli
impianti.
Il Comune diventa perciò titolare della verifica degli impianti con elenco dettagliato delle incompatibilità alla realizzazione, la cui possibile localizzazione è riferita a 4 zone omogenee, tratte dal D.M. n.1444/1986: centri storici, zone residenziali, zone per insediamenti produttivi e zone agricole.
Il regolamento oltre la localizzazione nel territorio comunale prescrive la superficie minima dell'area dell'impianto, l’ubicazione degli impianti, le distanze minime, gli indici di edificabilità, corsie e parcheggi.
L’ articolo 22 prescrive il collaudo degli impianti, che deve essere richiesto dalla la Società interessata al Comune, che nei trenta giorni successivi convoca la commissione di collaudo. Qualora il Comune non dovesse rispettare i termini procedurali la Società interessata può:
a) ricorrere all’esercizio provvisorio;
b) richiedere l’intervento sostitutivo regionale.
Il Comune diventa perciò titolare della verifica degli impianti con elenco dettagliato delle incompatibilità alla realizzazione, la cui possibile localizzazione è riferita a 4 zone omogenee, tratte dal D.M. n.1444/1986: centri storici, zone residenziali, zone per insediamenti produttivi e zone agricole.
Il regolamento oltre la localizzazione nel territorio comunale prescrive la superficie minima dell'area dell'impianto, l’ubicazione degli impianti, le distanze minime, gli indici di edificabilità, corsie e parcheggi.
L’ articolo 22 prescrive il collaudo degli impianti, che deve essere richiesto dalla la Società interessata al Comune, che nei trenta giorni successivi convoca la commissione di collaudo. Qualora il Comune non dovesse rispettare i termini procedurali la Società interessata può:
a) ricorrere all’esercizio provvisorio;
b) richiedere l’intervento sostitutivo regionale.
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