REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SENZA IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
La circolare n. 4472 dell'11 aprile 2007 del Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla revoca dei provvedimenti di sospensione dei lavo...
La circolare n. 4472 dell'11 aprile 2007 del Ministero del lavoro
fornisce alcuni chiarimenti in merito alla revoca dei provvedimenti
di sospensione dei lavori nei cantieri edili a seguito di
violazioni di cui all’art. 36 del Decreto Bersani (lavoratori
totalmente in nero in misura superiore al 20% dei dipendenti o
reiterate violazioni della normativa in materia di orario di
lavoro).
In particolare, la nota del Ministero del lavoro invita gli ispettori a tener conto della situazione economica del trasgressore ai fini della revoca del provvedimento. Come stabiliva la circolare n. 29/2006 "per la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, era necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi". Al datore di lavoro veniva, inoltre, applicata la cosiddetta maxisanzione per il lavoro in nero pari tremila euro per ogni lavoratore in nero più centocinquanta euro per ogni giornata di impiego irregolare. Tali importi spesso non possono essere supportati dalle imprese in difficoltà finanziarie pregiudicandone la revoca del provvedimento di sospensione, pur in presenza di una regolarizzazione - sotto ogni altro profilo lavoristico, previdenziale o di tutela prevenzionistico-sanitaria - dei lavoratori impiegati. Tutte le imprese vengono, inoltre, pagate per stati di avanzamento dei lavori, per cui, non potendo l’impresa proseguire negli stessi, non potrà conseguentemente riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate.
Pertanto, pur ritenendo che il pagamento delle relative sanzioni amministrative sia necessario per il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, non si può non tenere conto delle diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca.
Per queste motivazioni, in tutti quei casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori risulta eccessivamente gravoso, sarà sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in nero". Affinché possa sussistere questa condizione, si dovrà valutare l’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle situazione economico-finanziaria dell’impresa, all’entità dell’appalto ed alla situazione di liquidità e di fatturato complessivo aziendale Ciò premesso, una volta verificata la sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed autonoma realtà d'impresa (e non già meri fenomeni di natura interpositoria), si ritiene che, ai fini del "ripristino delle regolari condizioni di lavoro", sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", in tutti quei casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso.
Naturalmente, volendo evitare le spiacevoli e frequenti situazioni di scarsa oggettività nella valutazione di questa “incidenza”, gli uffici competenti dovranno motivare tutti i provvedimenti di richiesta di revoca della sospensione.
All’orizzonte si intravedono fiumi di ricorsi che si abbatteranno sulla giustizia amministrativa.
In particolare, la nota del Ministero del lavoro invita gli ispettori a tener conto della situazione economica del trasgressore ai fini della revoca del provvedimento. Come stabiliva la circolare n. 29/2006 "per la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, era necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi". Al datore di lavoro veniva, inoltre, applicata la cosiddetta maxisanzione per il lavoro in nero pari tremila euro per ogni lavoratore in nero più centocinquanta euro per ogni giornata di impiego irregolare. Tali importi spesso non possono essere supportati dalle imprese in difficoltà finanziarie pregiudicandone la revoca del provvedimento di sospensione, pur in presenza di una regolarizzazione - sotto ogni altro profilo lavoristico, previdenziale o di tutela prevenzionistico-sanitaria - dei lavoratori impiegati. Tutte le imprese vengono, inoltre, pagate per stati di avanzamento dei lavori, per cui, non potendo l’impresa proseguire negli stessi, non potrà conseguentemente riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate.
Pertanto, pur ritenendo che il pagamento delle relative sanzioni amministrative sia necessario per il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, non si può non tenere conto delle diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca.
Per queste motivazioni, in tutti quei casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori risulta eccessivamente gravoso, sarà sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in nero". Affinché possa sussistere questa condizione, si dovrà valutare l’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle situazione economico-finanziaria dell’impresa, all’entità dell’appalto ed alla situazione di liquidità e di fatturato complessivo aziendale Ciò premesso, una volta verificata la sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed autonoma realtà d'impresa (e non già meri fenomeni di natura interpositoria), si ritiene che, ai fini del "ripristino delle regolari condizioni di lavoro", sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", in tutti quei casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso.
Naturalmente, volendo evitare le spiacevoli e frequenti situazioni di scarsa oggettività nella valutazione di questa “incidenza”, gli uffici competenti dovranno motivare tutti i provvedimenti di richiesta di revoca della sospensione.
All’orizzonte si intravedono fiumi di ricorsi che si abbatteranno sulla giustizia amministrativa.
A cura di Gianluca
Oreto
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