RIBASSI NELLE GARE DI PROGETTAZIONE
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2445 del 2 maggio 2006 della quinta sezione entra nel merito della legittimità dei ribassi nelle gare di progettazio...
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2445 del 2 maggio 2006
della quinta sezione entra nel merito della legittimità dei ribassi
nelle gare di progettazione.
La sentenza riguarda una vicenda relativa ad una procedura aperta bandita nel 2003 per l’affidamento dell’incarico di progettazione di lavori di ristrutturazione di importo superiore alla soglia comunitaria.
L’importo stimato dell’onorario e delle relative spese, determinato sulla base delle tariffe professionali, era pari ad Euro 1.247.038,42 mentre quello relativo alle prestazioni accessorie di Euro 95.974,42 era determinato forfetariamente con riferimento ai correnti prezzi di mercato. Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti e quello cui veniva aggiudicata la gara offriva un ribasso, riguardo all’onorario ed alle relative spese del 20% e riguardo alle prestazioni accessorie pari ad Euro 95.974,42, del 100%.
Un’impresa ricorreva al TAR che accoglieva il ricorso ritenendo che "la riduzione - ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell’ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano - in tal guisa - a gravare finanziariamente sull’importo offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto dall’aggiudicataria per le prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari precisando che ricorso in appello il Consiglio di Stato ribalta l’esito del primo grado e precisa che l’offerta economica doveva indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie."
Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.
Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario non viola, dunque, direttamente alcuna disposizione né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superore al 20 %.
Va rilevato, infine, che le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.
La sentenza riguarda una vicenda relativa ad una procedura aperta bandita nel 2003 per l’affidamento dell’incarico di progettazione di lavori di ristrutturazione di importo superiore alla soglia comunitaria.
L’importo stimato dell’onorario e delle relative spese, determinato sulla base delle tariffe professionali, era pari ad Euro 1.247.038,42 mentre quello relativo alle prestazioni accessorie di Euro 95.974,42 era determinato forfetariamente con riferimento ai correnti prezzi di mercato. Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti e quello cui veniva aggiudicata la gara offriva un ribasso, riguardo all’onorario ed alle relative spese del 20% e riguardo alle prestazioni accessorie pari ad Euro 95.974,42, del 100%.
Un’impresa ricorreva al TAR che accoglieva il ricorso ritenendo che "la riduzione - ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell’ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano - in tal guisa - a gravare finanziariamente sull’importo offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto dall’aggiudicataria per le prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari precisando che ricorso in appello il Consiglio di Stato ribalta l’esito del primo grado e precisa che l’offerta economica doveva indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie."
Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.
Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario non viola, dunque, direttamente alcuna disposizione né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superore al 20 %.
Va rilevato, infine, che le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.
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