RICHIESTA DI INCOSTITUZIONALITA’ PER LA LEGGE REGIONALE SUGLI APPALTI
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con un ricorso, depositato l’11 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 18 ottobre 2006, contro la...
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con un ricorso,
depositato l’11 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 18 ottobre 2006, contro la legge della regione Campania 20
giugno 2006, n. 12 che detta norme di contabilità e disciplina i
contratti pubblici, le procedure di affidamento di lavori e opere
di competenza regionale ha richiesto che la legge regionale
della Campania sugli appalti pubblici sia dichiarata
incostituzionale perché invade la competenza legislativa
esclusiva dello stato in materia di tutela della concorrenza.
Nel ricorso il Governo denuncia la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento e precisa che in base alle sentenze della Corte costituzionale 303 e 304 del 2003 e 345 del 2004, “tutto ciò che attiene alla fase dell’affidamento dell’appalto, contenuto dei bandi di gara, criteri di aggiudicazione, disciplina della gara, qualificazione dei concorrenti rientra nel generale concetto di regolamentazione della concorrenza e di regolazione del mercato (e in questa prospettiva è la genesi di tutta la normativa comunitaria in materia, nonché la ragione della predominanza di questa sulla normativa interna), regolamentazione che, in quanto tale, appartiene allo stato in via esclusiva”.
Per la Presidenza del consiglio è evidente che, per riservare allo Stato la materia della concorrenza, occorre tutelare “l’esigenza che il mercato e le sue regole non soffrano della frantumazione conseguente alla pluralità di possibili discipline, articolate secondo le differenziazioni del territorio regionale e ciascuna rispondente a finalità politiche diverse, e abbiano viceversa una disciplina omogenea e unitaria su tutto il territorio nazionale”.
Allo Stato, peraltro, deve essere, anche, riservata la materia dell’esecuzione del contratto in quanto la disciplina civilistica delle obbligazioni rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.
E dalle argomentazioni precedentemente riportate nasce la censura alle norme:
Nel ricorso il Governo denuncia la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento e precisa che in base alle sentenze della Corte costituzionale 303 e 304 del 2003 e 345 del 2004, “tutto ciò che attiene alla fase dell’affidamento dell’appalto, contenuto dei bandi di gara, criteri di aggiudicazione, disciplina della gara, qualificazione dei concorrenti rientra nel generale concetto di regolamentazione della concorrenza e di regolazione del mercato (e in questa prospettiva è la genesi di tutta la normativa comunitaria in materia, nonché la ragione della predominanza di questa sulla normativa interna), regolamentazione che, in quanto tale, appartiene allo stato in via esclusiva”.
Per la Presidenza del consiglio è evidente che, per riservare allo Stato la materia della concorrenza, occorre tutelare “l’esigenza che il mercato e le sue regole non soffrano della frantumazione conseguente alla pluralità di possibili discipline, articolate secondo le differenziazioni del territorio regionale e ciascuna rispondente a finalità politiche diverse, e abbiano viceversa una disciplina omogenea e unitaria su tutto il territorio nazionale”.
Allo Stato, peraltro, deve essere, anche, riservata la materia dell’esecuzione del contratto in quanto la disciplina civilistica delle obbligazioni rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.
E dalle argomentazioni precedentemente riportate nasce la censura alle norme:
- sulla qualificazione delle gare (che non recepiscono neanche l’istituto dellìavvalimento);
- sulle gare (per esempio la disciplina della licitazione privata senza la cosiddetta forcella prevista dal Codice dei contratti pubblici);
- sulla pubblicità;
- sui criteri di aggiudicazione;
- sull’appalto integrato (più ampio nel Codice rispetto alla legge regionale).
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