RICOSTRUZIONE: LE NOVITÀ PER LE OPERE PUBBLICHE

Lo scorso 23 giugno l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge 24 giugno 2009, n. 77, con la quale è stato convertito in legge il decreto le...

02/07/2009
Lo scorso 23 giugno l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge 24 giugno 2009, n. 77, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge n. 39/2009, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. In esso sono contenute alcune disposizioni di particolare interesse per il settore dei lavori pubblici, che si passa di seguito ad esaminare.

ARTICOLO 2 (Apprestamento urgente di abitazioni)
Nell'ambito degli interventi immediati per il superamento dell'emergenza, l'art. 2 si occupa delle opere necessarie alla sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o sono inagibili, in attesa della loro ricostruzione o riparazione.

A tal fine il Commissario delegato, nominato con D.P.C.M. 6 aprile 2009, nella persona del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione di "moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione" e delle relative opere di urbanizzazione e servizi.

La norma prevede che l'affidamento degli interventi, da effettuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (28 aprile 2009), avvenga mediante procedura negoziata non preceduta da bando di gara, secondo le modalità previste all'articolo 57, comma 7 del codice dei contratti, anche tramite affidamento a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, di ordini professionali ed associazioni di categoria di settore.

La norma consente, inoltre, un'importante deroga alla disciplina in materia di subappalto, prevedendo la possibilità di subappaltare fino al cinquanta per cento le lavorazioni della categoria prevalente. Si tratta, evidentemente, di una previsione finalizzata a consentire alle imprese appaltatrici un maggiore snellimento nella fase esecutiva dei lavori, garantendo al contempo un ampio coinvolgimento delle imprese di piccole e medie dimensioni nella realizzazione degli interventi.

Infine, sempre ai fini della sistemazione provvisoria delle persone, nelle more della ricostruzione, il comma 10 dell'articolo 2 prevede che il Commissario delegato possa procedere al reperimento di alloggi, individuando immobili non utilizzati, dietro pagamento di un corrispettivo d'uso. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, che definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche a titolo gratuito, da parte dei beneficiari.

Si segnala che la procedura per la selezione degli operatori economici ai quali affidare la progettazione e realizzazione dei moduli abitativi, che ai sensi del decreto doveva intervenire entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore, è stata già espletata. Sul sito internet della protezione civile è possibile visionare la graduatoria delle imprese risultate vincitrici (www.protezionecivile.it).

ARTICOLO 4 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)
L'art. 4 si occupa della ricostruzione delle opere di carattere pubblico. Si tratta di una norma di principio che sarà attuata attraverso successive Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con detti provvedimenti saranno indicate le modalità per l'attuazione di un piano di interventi per il ripristino di immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, tra i quali: quelli adibiti ad uso scolastico, le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di l'Aquila, nonché le caserme e gli immobili demaniali o ecclesiastici di interesse storico-artistico.

Il piano è predisposto dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con le amministrazioni interessate e la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni coinvolti. La realizzazione degli interventi è demandata al Presidente della regione in qualità di Commissario delegato, che si avvarrà del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali. Le risorse per gli interventi sono reperibili nell'ambito di quelle che saranno assegnate dal CIPE a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013.

Per la ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie sono assegnati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, 200 milioni all'Anas, a valere sul contratto di programma 2009 e 100 milioni a RFI, a valere sull'aggiornamento per l'anno 2009 del contratto di programma 2007-2011.

Con delibera CIPE da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge verrà stanziata una quota aggiuntiva delle risorse già previste destinate al finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica. Infine, sono previste risorse per interventi da parte della regione Abruzzo in materia di edilizia sanitaria.

Al riguardo, si segnala che il Governo si è impegnato, accogliendo una specifica raccomandazione veicolata dall'Ance, a valutare l'opportunità che, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi di ripristino, le ordinanze della Presidenza del Consiglio garantiscano alcuni obiettivi, tra i quali: il coinvolgimento nell'opera di ricostruzione anche delle imprese edili medio-piccole; l'utilizzazione di procedure semplificate, con ricorso preferenziale alla procedura negoziata ed al criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa; l'applicazione facoltativa dell'esclusione automatica delle offerte anomale per gli interventi d'importo contenuto entro la soglia comunitaria; l'ampliamento della possibilità di ricorso al subappalto, fino al cinquanta per cento dell'importo della categoria prevalente.

ARTICOLO 6 (Sospensione e proroga dei termini)
La norma, al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche nelle zone colpite dal sisma, prevede il differimento di taluni adempimenti a carattere oneroso a carico di enti pubblici, famiglie, lavoratori ed imprese, disponendo, tra l'altro, la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici.

Si tratta, evidentemente, di una disposizione particolarmente delicata, che consente sostanzialmente alle amministrazioni di differire i pagamenti dovuti alle imprese. Per effetto della norma, infatti, deve ritenersi che i termini previsti dal Capitolato Generale di Appalto per l'emissione del certificato di pagamento (artt. 29 e 30) risultino sospesi, con la conseguenza che durante il periodo di sospensione non decorrono gli interessi legali e moratori connessi alla ritardata emissione del certificato di pagamento stesso. A norma del comma 3 bis della medesima disposizione, la misura in esame può essere attuata limitatamente all'esercizio finanziario 2009.

Nonostante detta limitazione temporale, la previsione in commento appare particolarmente onerosa per le imprese, considerata la già difficile situazione economico finanziaria che le stesse stanno attraversando. La norma, infatti, penalizza fortemente le imprese esecutrici di lavori pubblici, le quali, per effetto della sospensione dei termini per l'emissione dei certificati di pagamento, vedranno rinviati i pagamenti loro dovuti dalle stazioni appaltanti per lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, senza poter vantare il diritto al riconoscimento degli interessi legali e moratori previsti dalla normativa sui pubblici contratti in caso di ritardato pagamento.

L'Ance ha tentato di veicolare un emendamento volto alla soppressione della norma, ma la proposta emendativa, considerata la "blindatura del provvedimento", è stata respinta. Tuttavia il Governo si è impegnato, accogliendo una specifica raccomandazione formulata dall'Ance, ad individuare le più opportune misure volte ad agevolare le procedure di pagamento delle imprese titolari di contratti pubblici, evitando sospensioni o differimenti dei termini per l'emissione dei relativi certificati di pagamento.

ARTICOLO 16 (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione della regione Abruzzo)
L'art. 16 si occupa di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

Dal punto di vista organizzativo, viene istituita, presso la Prefettura di L'Aquila, una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, cui è affidato il monitoraggio delle infrastrutture strategiche ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. La sezione opera a supporto del Prefetto della provincia di L'Aquila.

Per quanto concerne le procedure, i controlli antimafia sui contratti e sui successivi subappalti e sub-contratti vengono effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal predetto Comitato di coordinamento, anche in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 252/98 relativo alle comunicazioni e informazioni antimafia.

Inoltre, per garantire l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti e sub-contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, viene prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Infine, la disposizione prevede che con D.P.C.M. da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, saranno definite le modalità attuative della norma e sarà prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto stesso.

È prevista, infine, la presentazione di una relazione semestrale da parte del Governo alle Camere sull'applicazione delle disposizioni.

Si evidenzia che la previsione relativa alla costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di servizi presso la prefettura è frutto di un emendamento presentato dall'Ance. Infatti, si è ritenuto che la realizzazione di elenchi di imprese "sicure" e controllate dal Prefetto, cui poter attingere al fine di affidare servizi o acquistare forniture, costituisca un strumento particolarmente utile per le imprese esecutrici di lavori che, in tal modo, possono operare con tranquillità e sicurezza, evitando qualsiasi rischio di ''contagiò' con imprese contigue ad organizzazioni malavitose, con effetti pienamente liberatori da ogni responsabilità nella scelta dei sub-contraenti.

Fonte: ANCE
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