RINVIATO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Con la recente circolare n. 17 del 12 maggio scorso, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente ad oggetto “articolo 18, comma 1...
Con la recente circolare n. 17 del 12 maggio scorso, il
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, avente ad oggetto “articolo 18, comma 1, lettera r,
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione
dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni
operative” ha comunicato che l’obbligo di comunicazione ai
fini statistici ed informativi dei dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, di
cui all’articolo 18, comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 81/2008,
non è entrato in vigore dal 16 maggio, come stabilito
inizialmente dal “Decreto Milleproroghe”ma decorrerà dalla scadenza
dei sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale,
in fase di avanzata elaborazione di cui all’articolo 8, comma 4 del
citato D.Lgs. n. 81/2008, che dovrebbe coincidere con il termine
previsto per l’eliminazione del registro infortuni.
In definitiva, dunque, nella circolare in argomento viene precisato che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, qualificata dalla norma come adempimento “ai fini statistici ed informativi” è un obbligo che nascerà successivamente alla definizione delle regole da utilizzare per le comunicazioni medesime e, cioè, quindi, sino all’adozione del citato decreto interministeriale.
Per altro, la circolare precisa che la conclusione cui si è pervenuti, relativa al rinvio della comunicazione, è legata anche al fatto che si tratta di un adempimento del tutto nuovo rispetto al previdente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex articolo 55, comma 4, lettera l) del d.lgs. n. 81/2008).
Nella circolare viene ribadito, dunque, che, per le ragioni evidenziate, il termine per l’adempimento dell’obbligo della comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale previsto all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, permane, comunque, l’obbligo di annotazione dell’infortunio nel registro degli infortuni entro i limiti temporali previsti all’articolo 53, comma 6 del più volte citato d.lgs. n. 81/2008.
In definitiva, dunque, nella circolare in argomento viene precisato che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, qualificata dalla norma come adempimento “ai fini statistici ed informativi” è un obbligo che nascerà successivamente alla definizione delle regole da utilizzare per le comunicazioni medesime e, cioè, quindi, sino all’adozione del citato decreto interministeriale.
Per altro, la circolare precisa che la conclusione cui si è pervenuti, relativa al rinvio della comunicazione, è legata anche al fatto che si tratta di un adempimento del tutto nuovo rispetto al previdente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex articolo 55, comma 4, lettera l) del d.lgs. n. 81/2008).
Nella circolare viene ribadito, dunque, che, per le ragioni evidenziate, il termine per l’adempimento dell’obbligo della comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale previsto all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, permane, comunque, l’obbligo di annotazione dell’infortunio nel registro degli infortuni entro i limiti temporali previsti all’articolo 53, comma 6 del più volte citato d.lgs. n. 81/2008.
A cura di Paolo
Oreto
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