RIPULITURA CASELLARIO INFORMATICO
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici ha reso noto il comunicato approvato nell'adunanza del 21-22-23 febbraio 2006 (verbale n.7) ...
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici ha
reso noto il comunicato approvato nell'adunanza del 21-22-23
febbraio 2006 (verbale n.7) contenente " annotazioni nel casellario
informatico ex art.27 del D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34 di dati per
l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause
di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554
nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute
utili."
Nel comunicato successivamente ad una elencazione delle diciotto possibili tipologie di annotazioni ricadenti nella fattispecie normativa sopra indicata viene precisato che, secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio dell'Autorità, è possibile cancellare le annotazioni nelle seguenti ipotesi:
1) infondatezza della segnalazione per mancanza dei presupposti di fatto (ad es. l'impresa dimostra, contrariamente a quanto indicato dalla stazione appaltante, che, all'epoca della gara era in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi) (vds. in tal senso det.1/05);
2) intervenuta sentenza (giurisdizionale amministrativa ovvero civile) passata in giudicato che accoglie pienamente il ricorso ovvero le richieste contenute nell'atto di citazione in giudizio proposto dall'impresa (come da decisione Consiliare in data 5/6/03).
L'Autorità ha ravvisato, dunque, la necessità, anche ai fini di una più rapida ed efficace consultazione del Casellario informatico da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA, di una "ripulitura" dello stesso, volta ad eliminare tutte quelle annotazioni che, in quanto non rivestenti più profili di "attualità", non rappresentano notizie di pubblico interesse per gli operatori del settore.
Con il comunicato l'Autorità ha reso noto che nella seduta consiliare del 25/01/06, ha ritenuto alcune annotazioni oggetto di possibile cancellazione.
Nel comunicato successivamente ad una elencazione delle diciotto possibili tipologie di annotazioni ricadenti nella fattispecie normativa sopra indicata viene precisato che, secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio dell'Autorità, è possibile cancellare le annotazioni nelle seguenti ipotesi:
1) infondatezza della segnalazione per mancanza dei presupposti di fatto (ad es. l'impresa dimostra, contrariamente a quanto indicato dalla stazione appaltante, che, all'epoca della gara era in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi) (vds. in tal senso det.1/05);
2) intervenuta sentenza (giurisdizionale amministrativa ovvero civile) passata in giudicato che accoglie pienamente il ricorso ovvero le richieste contenute nell'atto di citazione in giudizio proposto dall'impresa (come da decisione Consiliare in data 5/6/03).
L'Autorità ha ravvisato, dunque, la necessità, anche ai fini di una più rapida ed efficace consultazione del Casellario informatico da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA, di una "ripulitura" dello stesso, volta ad eliminare tutte quelle annotazioni che, in quanto non rivestenti più profili di "attualità", non rappresentano notizie di pubblico interesse per gli operatori del settore.
Con il comunicato l'Autorità ha reso noto che nella seduta consiliare del 25/01/06, ha ritenuto alcune annotazioni oggetto di possibile cancellazione.
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