RISCHIO DI BLOCCO PER LE IMPRESE NON A NORMA
Ministeri al lavoro per far fronte a quelle che nell’ultimo anno può essere considerate una piaga all’interno dei cantieri edili: gli incidenti mortali. L’ob...
Ministeri al lavoro per far fronte a quelle che nell’ultimo anno
può essere considerate una piaga all’interno dei cantieri edili:
gli incidenti mortali. L’obiettivo è quello di riordinare l’assetto
normativo ormai stratificato da norme e decreti che hanno reso
caotica la gestione della sicurezza all’interno dei cantiere. Ma la
novità più grande prevista dagli emendamenti in corso di
definizione è la sospensione dei cantieri in caso di irregolarità
in materia di sicurezza.
Dopo le sospensioni in caso si presenza di lavoro nero, arrivano quindi le sospensioni per le imprese, non solo edili, non in regola con la normativa in materia di sicurezza. Per riprendere l’attività non solo dovranno essere ripristinate le normali condizioni di sicurezza, ma dovrà essere pagata una sanzione amministrativa pari a un quinto di quelle già disposte dagli ispettori. Ma la novità sta anche nell’esclusione alla partecipazione delle gare d’appalto pubbliche e l’accesso alle incentivazioni e agevolazioni previste dal governo.
La gestione della sicurezza con preventivazione dei relativi costi dovrà essere presente all’interno dei contratti di appalto e sub-appalto. L’appaltante dovrà inoltre verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e, in caso di reato, sarà punito in prima persona con la stessa pena o sanzione prevista per il reato stesso.
Ricordiamo, inoltre, che il Governo, entro 12 mesi dalla conversione in legge del ddl in materia di sicurezza, dovrà emanare uno o più decreti i cui obiettivi principali sono i seguenti:
Dopo le sospensioni in caso si presenza di lavoro nero, arrivano quindi le sospensioni per le imprese, non solo edili, non in regola con la normativa in materia di sicurezza. Per riprendere l’attività non solo dovranno essere ripristinate le normali condizioni di sicurezza, ma dovrà essere pagata una sanzione amministrativa pari a un quinto di quelle già disposte dagli ispettori. Ma la novità sta anche nell’esclusione alla partecipazione delle gare d’appalto pubbliche e l’accesso alle incentivazioni e agevolazioni previste dal governo.
La gestione della sicurezza con preventivazione dei relativi costi dovrà essere presente all’interno dei contratti di appalto e sub-appalto. L’appaltante dovrà inoltre verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e, in caso di reato, sarà punito in prima persona con la stessa pena o sanzione prevista per il reato stesso.
Ricordiamo, inoltre, che il Governo, entro 12 mesi dalla conversione in legge del ddl in materia di sicurezza, dovrà emanare uno o più decreti i cui obiettivi principali sono i seguenti:
- riordino delle disposizioni vigenti nel rispetto della normativa comunitaria;
- applicazione della normativa a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto della peculiarità e pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
- applicazione della normativa a tutte le categorie professionali;
- adeguate misure di tutela, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE;
- semplificazione degli adempimenti formali;
- riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio;
- revisione dei requisiti dei soggetti del sistema di previsione aziendale;
- valorizzazione degli accordi aziendali che orientino i lavoratori ai principi di responsabilità sociale e al miglioramento dei livelli di sicurezza;
- realizzazione di un percorso formativo per i responsabili aziendali;
- revisione della normativa in materia di appalti, migliorando l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, modificando l’attuale sistema di assegnazione degli appalti pubblici secondo il sistema del massimo ribasso, garantendo che l’assegnazione non determini una riduzione degli standard di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori;
- rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria.
A cura di Gianluca
Oreto
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