RISOLUZIONE PREVENTIVA

In riferimento a quanto previsto dall`articolo 6, comma 7, lettera n) del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevede l’Autorità di ...

25/10/2006
In riferimento a quanto previsto dall`articolo 6, comma 7, lettera n) del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevede l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su istanza della Stazione appaltante e/o di una o più parti, può esprimere parere non vincolante sulle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, formulando una eventuale ipotesi di soluzione.
L’Autorità, a tal fine, nei giorni scorsi, così come previsto dalla norma, ha emanato un proprio Regolamento che disciplina questo nuovo istituto finalizzato a cercare di ridurre il numero dei ricorsi, nel tentativo di dirimere in tempi brevi le controversie insorte nel corso di una procedura di gara.

Dalla lettura del Regolamento è possibile codificare la seguente procedura.

Istanza di parere
Deve essere obbligatoriamente conforme al modello predisposto dall`Autorita` per la vigilanza e, supportata dalla relativa documentazione, deve descrivere compiutamente e succintamente la fattispecie cui attiene la controversia.
Deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Può essere trasmessa all’Autorità mediante fax, raccomandata, posta elettronica certificata ai sensi delle norme in vigore.

Istruttoria dell’istanza di parere
E’ svolta dall’Ufficio Affari Giuridici - Settore precontenzioso dell’Autorità per la vigilanza che, entro cinque giorni dalla data del protocollo assegnato alla istanza, invia una comunicazione ai sottoscrittori della stessa ed ai controinteressati ivi indicati.
Con detta comunicazione l’Ufficio rende noti l’avvio del procedimento, il nome del relativo responsabile e, qualora richiesta dalle parti o comunque ritenuta necessaria dall’Ufficio, la data dell’audizione.
Ove necessario, l’Ufficio può chiedere alle parti ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell’istanza di parere. Documenti e memorie scritte dovranno pervenire al detto Ufficio entro cinque giorni dalla data della comunicazione ovvero, nel caso di audizione, dovranno pervenire all`Autorita` entro il giorno precedente la data dell’audizione stessa.

Audizione
La “Commissione per la soluzione delle controversie” procede all’audizione delle parti e, mediante una propria deliberazione, esprime parere sulla fattispecie oggetto della controversia.
L’audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data del protocollo assegnato alla istanza di parere e vi partecipa, quale relatore, il responsabile del procedimento che espone alla Commissione la fattispecie sottoposta alla valutazione dell’Autorità per la vigilanza, redigendo il processo verbale.
Detta Commissione è ancora in fase di costituzione e, pertanto, ogni sua competenza ed attività è svolta, al momento, dal Consiglio dell`Autorità.

Relazione istruttoria finale
La relazione istruttoria finale del responsabile del procedimento, contenente anche l’ipotesi di soluzione, viene trasmessa alla Commissione entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento o dalla data di ricezione dell’eventuale integrazione documentale o dalla data dell’eventuale audizione.

Parere
Il parere, espresso dalla Commissione entro dieci giorni dalla data di trasmissione della relazione istruttoria finale, viene tempestivamente inviato alle parti interessate e, quindi, inserito nel sito massimario dell'Autorità per la vigilanza.



A cura di Paolo Oreto
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