RISOLUZIONE PREVENTIVA DELLE CONTROVERSIE NELLE GARE

Tra i compiti della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti al comma 7 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (C...

05/10/2006
Tra i compiti della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti al comma 7 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) ricordiamo che alla lettera n) viene precisato che “su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
Ciò significa che l’Autorità di vigilanza dovrà gestire la soluzione preventiva delle controversie tra stazioni appaltanti e imprese.

Il nuovo istituto è volto a tentare di dare una soluzione alle questioni insorte tra le parti durante lo svolgimento delle procedure di gara ma non è un mezzo alternativo di tutela quanto, piuttosto, una facoltà in più concessa alle parti.

Per dare, però, attuazione al nuovo istituto, previsto nel Codice dei contratti, occorre attendere l’emanazione da parte dell’Autorità, di un regolamento interno e si ha notizia che in questi ultimi mesi i vertici dell’Autorità hanno ricercato la migliore definizione del procedimento per dare completa efficacia al nuovo istituto, definendo le linee principali della procedura, i termini per ricorrevi e l’organizzazione dell’attività istruttoria; mancano, però, le modalità di composizione del Collegio chiamato ad esprimere il parere ma si ha notizia che tra breve il regolamento dovrebbe essere del tutto definito e che nei prossimi mesi il nuovo istituto dovrebbe diventare operativo.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale appalti