RISOLUZIONE PREVENTIVA DELLE CONTROVERSIE NELLE GARE
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con un comunicato informa di avere messo a punto il Regolamento recante la proc...
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con un comunicato informa di avere
messo a punto il Regolamento recante la procedura di soluzione
delle controversie e il relativo formulario per l’inoltro delle
richieste di parere.
Ricordiamo che la nuova procedura di risoluzione delle controversie è prevista dal comma 7 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) in cui alla lettera n) viene precisato che “su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
Ciò significa che l’Autorità di vigilanza gestirà la soluzione preventiva delle controversie tra stazioni appaltanti e imprese.
Il nuovo istituto è volto a tentare di dare una soluzione alle questioni insorte tra le parti durante lo svolgimento delle procedure di gara ma non è un mezzo alternativo di tutela quanto, piuttosto, una facoltà in più concessa alle parti.
Nel comunicato è precisato che l’Autorità formulerà i pareri, esclusivamente, alle richieste inoltrate ai sensi del suddetto regolamento e redatte utilizzando l’apposito modello. In riferimento, poi, alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Autorità può provvedere ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l’emanazione di atti a valenza generale.
Ricordiamo che la nuova procedura di risoluzione delle controversie è prevista dal comma 7 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) in cui alla lettera n) viene precisato che “su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
Ciò significa che l’Autorità di vigilanza gestirà la soluzione preventiva delle controversie tra stazioni appaltanti e imprese.
Il nuovo istituto è volto a tentare di dare una soluzione alle questioni insorte tra le parti durante lo svolgimento delle procedure di gara ma non è un mezzo alternativo di tutela quanto, piuttosto, una facoltà in più concessa alle parti.
Nel comunicato è precisato che l’Autorità formulerà i pareri, esclusivamente, alle richieste inoltrate ai sensi del suddetto regolamento e redatte utilizzando l’apposito modello. In riferimento, poi, alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Autorità può provvedere ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l’emanazione di atti a valenza generale.
A cura di Paolo
Oreto
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Documenti Allegati
Regolamento .pdf Modifiche Dlgs appalti .rtf Art. 1-octies dl 223 .rtf Legge 228 .pdf Codice 12/04 .pdfLink Correlati
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