RISPARMI ENERGETICI E FONTI ALTERNATIVE
Secondo le direttive dettate dalla Finanziaria 2007 si potrà usufruire, per tutto il 2007, degli sgravi previsti per le spese sostenute allo scopo di consegu...
Secondo le direttive dettate dalla Finanziaria 2007 si potrà
usufruire, per tutto il 2007, degli sgravi previsti per le
spese sostenute allo scopo di conseguire risparmi energetici e
per l’utilizzo delle fonti alternative delle abitazioni, ma
anche per lavori eseguiti per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.
Gli sgravi d’imposta, per importi compresi tra 30 e 100 mila euro per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per infissi e pavimenti e per i pannelli solari installati sia a fini privati che industriali, dovrebbero essere del 55%.
Le regole, invece, per poterne godere dovrebbero essere le stesse che sono in vigore per la detrazione delle spese edilizie, e quindi l’obbligo di pagamento con bonifico bancario e la probabile autorizzazione da inviare al centro operativo di Pescara.
Ancora, infatti, non si può dare un’indicazione definitiva a causa della mancanza di direttive specifiche anche se si rimanda alla normativa generica vigente.
Inoltre, nei commi 344 e 346 del maxi-emendamento alla Finanziaria 2007, per poter usufruire delle detrazioni, è prevista una dichiarazione di un tecnico, che ne risponde sia penalmente che civilmente, inerente la conformità dell’intervento ai requisiti normativi e al rilascio della certificazione energetica dell’edificio rilasciata dagli enti locali o, in assenza, dai tecnici stessi.
In questa dichiarazione dovranno essere indicati il fabbisogno di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente per il caso specifico o, nel caso in cui non sia indicato il limite, per un identico edificio di nuova costruzione.
Per quanto riguarda l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali (anche per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura e istituti scolastici e università) è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino, comunque, ad un valore massimo della detrazione di 60 mila euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, la detrazione resta del 55%, ma per un valore massimo di 30 mila euro da ripartire sempre in tre quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda, invece, le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti che raggiungono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C numero 1, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari a 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino, comunque, ad un valore massimo della detrazione di 100 mila euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
La stessa percentuale di detrazione è prevista per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi ma il valore massimo è di 60 mila euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo solo se vengono, però, rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K.
Gli sgravi d’imposta, per importi compresi tra 30 e 100 mila euro per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per infissi e pavimenti e per i pannelli solari installati sia a fini privati che industriali, dovrebbero essere del 55%.
Le regole, invece, per poterne godere dovrebbero essere le stesse che sono in vigore per la detrazione delle spese edilizie, e quindi l’obbligo di pagamento con bonifico bancario e la probabile autorizzazione da inviare al centro operativo di Pescara.
Ancora, infatti, non si può dare un’indicazione definitiva a causa della mancanza di direttive specifiche anche se si rimanda alla normativa generica vigente.
Inoltre, nei commi 344 e 346 del maxi-emendamento alla Finanziaria 2007, per poter usufruire delle detrazioni, è prevista una dichiarazione di un tecnico, che ne risponde sia penalmente che civilmente, inerente la conformità dell’intervento ai requisiti normativi e al rilascio della certificazione energetica dell’edificio rilasciata dagli enti locali o, in assenza, dai tecnici stessi.
In questa dichiarazione dovranno essere indicati il fabbisogno di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente per il caso specifico o, nel caso in cui non sia indicato il limite, per un identico edificio di nuova costruzione.
Per quanto riguarda l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali (anche per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura e istituti scolastici e università) è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino, comunque, ad un valore massimo della detrazione di 60 mila euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, la detrazione resta del 55%, ma per un valore massimo di 30 mila euro da ripartire sempre in tre quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda, invece, le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti che raggiungono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C numero 1, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari a 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino, comunque, ad un valore massimo della detrazione di 100 mila euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
La stessa percentuale di detrazione è prevista per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi ma il valore massimo è di 60 mila euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo solo se vengono, però, rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K.
A cura di Paola
Bivona
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