Rapporto tra cedolare secca e remissione in bonis: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
La disciplina della cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo che prevede, nel ...
La disciplina della cedolare secca è un regime facoltativo
di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad
uso abitativo che prevede, nel caso sussistano le condizioni, la
possibilità di tassare i canoni con un'imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle
imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, del 21%.
Misura che si abbassa al 19% per i contratti a canone concordato
relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità
abitative e in quelli ad alta tensione abitativa.
La riemissione in bonis consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l'accesso a regimi fiscali opzionali, di sanare tale dimenticanza versando l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita, in presenza degli ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma.
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E del 20 dicembre 2012, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della cedolare secca, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l'istituto della remissione in bonis. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che non sono sanabili con la riemissione in bonis le situazioni in cui il contribuente ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca. Analogamente, non è possibile beneficiare dell'istituto della remissione in bonis per l'anno in corso nei casi in cui il contribuente che corrisponda annualmente l'imposta di registro abbia già versato l'imposta annuale sull'ammontare del canone.
La remissione in bonis può produrre, invece, effetti qualora si verifichino congiuntamente le seguenti ipotesi:
a) Contratto di locazione quadriennale con efficacia dall'1 gennaio 2013 (anno n) al 31 dicembre 2016 (anno n +3) stipulato l'1 gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, presentando un "modello 69" in cui non è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca ed è stata versata l'imposta di registro dovuta per la sola prima annualità.
b) Successivo "modello 69" presentato in data 15 febbraio 2014 al fine di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
Possono accedere all'istituto della remissione in bonis anche coloro che, prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa alla cedolare secca, hanno registrato un contratto di locazione versando l'imposta di registro in un'unica soluzione; ciò in quanto nella fattispecie in esame non può logicamente configurarsi un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca.
In definitiva, il beneficio della remissione in bonis è applicabile solo nelle ipotesi in cui i contribuenti abbiano manifestato un comportamento coerente con il regime opzionale della cedolare secca ed abbiano altresì assolto tutte le formalità e adempiuto a tutti gli obblighi richiesti, omettendo solo la presentazione nei termini del "modello 69".
La riemissione in bonis consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l'accesso a regimi fiscali opzionali, di sanare tale dimenticanza versando l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita, in presenza degli ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma.
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E del 20 dicembre 2012, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della cedolare secca, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l'istituto della remissione in bonis. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che non sono sanabili con la riemissione in bonis le situazioni in cui il contribuente ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca. Analogamente, non è possibile beneficiare dell'istituto della remissione in bonis per l'anno in corso nei casi in cui il contribuente che corrisponda annualmente l'imposta di registro abbia già versato l'imposta annuale sull'ammontare del canone.
La remissione in bonis può produrre, invece, effetti qualora si verifichino congiuntamente le seguenti ipotesi:
a) Contratto di locazione quadriennale con efficacia dall'1 gennaio 2013 (anno n) al 31 dicembre 2016 (anno n +3) stipulato l'1 gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, presentando un "modello 69" in cui non è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca ed è stata versata l'imposta di registro dovuta per la sola prima annualità.
b) Successivo "modello 69" presentato in data 15 febbraio 2014 al fine di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
Possono accedere all'istituto della remissione in bonis anche coloro che, prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa alla cedolare secca, hanno registrato un contratto di locazione versando l'imposta di registro in un'unica soluzione; ciò in quanto nella fattispecie in esame non può logicamente configurarsi un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca.
In definitiva, il beneficio della remissione in bonis è applicabile solo nelle ipotesi in cui i contribuenti abbiano manifestato un comportamento coerente con il regime opzionale della cedolare secca ed abbiano altresì assolto tutte le formalità e adempiuto a tutti gli obblighi richiesti, omettendo solo la presentazione nei termini del "modello 69".
A cura di Gabriele
Bivona
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