Rapporto tra stazione unica appaltante e centrale unica di committenza: Determinazione ANAC
L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente, pubblicato la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 avente ad oggetto “Rapporto tra stazione ...
L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente,
pubblicato la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015
avente ad oggetto “Rapporto tra stazione unica appaltante e
soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) - Prime
indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma
3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”.
Con la determinazione in argomento l’ANAC affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA).
Nel dettaglio è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture.
L’ANAC in occasione della pubblicazione della determinazione n. 3 rihiama, anche, la Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 al Governo ed al Parlamento relativa all’inserimento, nei bandi di gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, sia di clausole che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga (pena l’esclusione) ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione.
Al riguardo, l’Autorità ha segnalato l’opportunità di un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura - siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni - a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
In allegato la determinazione n. 3 e l’atto di segnalazione
Con la determinazione in argomento l’ANAC affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA).
Nel dettaglio è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture.
L’ANAC in occasione della pubblicazione della determinazione n. 3 rihiama, anche, la Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 al Governo ed al Parlamento relativa all’inserimento, nei bandi di gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, sia di clausole che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga (pena l’esclusione) ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione.
Al riguardo, l’Autorità ha segnalato l’opportunità di un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura - siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni - a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
In allegato la determinazione n. 3 e l’atto di segnalazione
A cura di Gabriele
Bivona
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