Recupero di immobili: Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria non è dovuto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sentenza n. 1009 del 16 settembre 2013 ha espresso parere positivo relativamente ad un ricorso pre...
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con
sentenza n. 1009 del 16 settembre 2013 ha espresso parere
positivo relativamente ad un ricorso presentato da un’azienda che
sosteneva di non dover pagare alcun contributo di urbanizzazione
primaria e secondaria in relazione ai lavori di riqualificazione di
un immobile con annessi uffici, abitazione custode e area
espositiva e di vendita.
L’illegittimità dell’imposizione nasceva dal fatto che i lavori, consistendo in semplici opere di manutenzione straordinaria e lasciando inalterata superficie e volumetria dell’unità immobiliare non portavano ad un aumento del carico urbanistico, già considerato e pagato al momento del rilascio dei titoli edilizi per la prima costruzione ed il successivo ampliamento.
Il presupposto per il pagamento di nuovi contributi di urbanizzazione è che vi sia una necessità maggiore di servizi per l’area di riferimento in quanto l’onere è correlato al carico urbanistico che, nel caso di un intervento di ristrutturazione, seppur straordinario, non esiste.
L’illegittimità dell’imposizione nasceva dal fatto che i lavori, consistendo in semplici opere di manutenzione straordinaria e lasciando inalterata superficie e volumetria dell’unità immobiliare non portavano ad un aumento del carico urbanistico, già considerato e pagato al momento del rilascio dei titoli edilizi per la prima costruzione ed il successivo ampliamento.
Il presupposto per il pagamento di nuovi contributi di urbanizzazione è che vi sia una necessità maggiore di servizi per l’area di riferimento in quanto l’onere è correlato al carico urbanistico che, nel caso di un intervento di ristrutturazione, seppur straordinario, non esiste.
A cura di Gabriele
Bivona
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