Recupero e razionalizzazione immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica: in Gazzetta il decreto con la ripartizione del finanziamento
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 ottobre 2015 recante "Am...
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2015 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 12 ottobre 2015 recante "Ammissione a
finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle
risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari
comunque denominati".
Il decreto assegna alle Regioni i quasi 470 milioni di euro che erano stati previsti gli interventi di non rilevante entità (previsti 67.900.000,00 di euro) finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento e per gli interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria (previsti 400.230.784,50 di euro) da attuare mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio:
b.1. efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile;
b.2. messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.;
b.4. superamento delle barriere architettoniche;
b.5. manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza;
b.6. frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.
Le risorse utilizzate per la realizzazione degli interventi di non rilevante entità, di importo inferiore a 15.000 euro, sono finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi per le assegnazioni mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento. I relativi lavori devono concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
Le risorse utilizzate per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria anche per le parti comuni, sono cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio e l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
Per l'attuazione del programma, ogni Regioni deve comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro il 13 dicembre 2015, il nominativo del Responsabile al quale sono attribuiti i compiti di:
Il decreto assegna alle Regioni i quasi 470 milioni di euro che erano stati previsti gli interventi di non rilevante entità (previsti 67.900.000,00 di euro) finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento e per gli interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria (previsti 400.230.784,50 di euro) da attuare mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio:
b.1. efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile;
b.2. messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.;
b.4. superamento delle barriere architettoniche;
b.5. manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza;
b.6. frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.
Le risorse utilizzate per la realizzazione degli interventi di non rilevante entità, di importo inferiore a 15.000 euro, sono finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi per le assegnazioni mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento. I relativi lavori devono concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
Le risorse utilizzate per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria anche per le parti comuni, sono cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio e l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
Per l'attuazione del programma, ogni Regioni deve comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro il 13 dicembre 2015, il nominativo del Responsabile al quale sono attribuiti i compiti di:
- a) validare le informazioni inserite nelle schede di monitoraggio degli interventi;
- b) predisporre i rapporti di monitoraggio da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) predisporre l'anagrafe dei soggetti abilitati alla compilazione delle schede di monitoraggio ai fini del loro accreditamento;
- d) promuovere iniziative e adottare provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento;
- e) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le attestazioni di avanzamento del complessivo programma regionale per il trasferimento delle quote di finanziamento.
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