Referendum 17 aprile 2016: facciamo chiarezza

Nelle ultime settimane ho letto tutto e il contrario di tutto in merito al referendum del prossimo 17 aprile 2016. Complici i principali social network e la ...

04/04/2016

Nelle ultime settimane ho letto tutto e il contrario di tutto in merito al referendum del prossimo 17 aprile 2016. Complici i principali social network e la disattenzione di molti cibernauti, sono state amplificate informazioni che di concreto non avevano praticamente nulla se non l'unico obiettivo di parteggiare per il si, per l'astensione o (in rarissimi casi) per il no.

Se cerchi un articolo che possa dirti cosa fare al prossimo referendum, ti consiglio di chiudere questa pagina e cercare qua e là nel web, certamente troverai qualcosa che rafforzerà il tuo pensiero indirizzandolo verso questa o quella idea di voto. Se, invece, vuoi sapere esattamente di cosa stiamo parlando, senza giri di parole ma basandoti esclusivamente sui provvedimenti normativi (che solo l'unica cosa che conta), ti consiglio di leggere la parte che segue.

Partiamo dal principio.
Il referendum popolare è stato indetto con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16/02/2016, n. 38, per l'abrogazione di una parte del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasferito, come disposto dall'Ufficio centrale per il referendum con l'ordinanza citata in premessa, sul comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). In particolare, il referendum prevede il seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?.

Mi rendo conto che quest'ultima parte vi avrà confusi, quindi cercherò di fare un breve riassunto.

L'art. 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente) disciplina la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Il primo periodo di questo comma recita:
Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Il secondo periodo del comma prevede:
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.

Il terzo periodo (che è quello che ci interessa per il prossimo referendum) prevede:

I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Il referendum mira, quindi, ad eliminare la possibilità per quelle piattaforme già operative e con titoli abilitativi rilasciati, di continuare ad operare fino all'esaurimento del giacimento.

Sul sito dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile andare a visionare l'elenco delle piattaforme marine e strutture assimilabili ubicate entro il limite delle 12 miglia dalla costa e dalle aree protette. Delle 92 presenti è possibile individuarne:

  • 48 Piattaforme di produzione eroganti
  • 31 Piattaforme di produzione non eroganti
  • 8 Piattaforme non operative
  • 5 Piattaforme di supporto alla produzione

Oltre il 40% delle piattaforme risultano, quindi, non operative o non eroganti.

Secondo una analisi condotta da Greenpeace, delle piattaforme operative 29 sono “eroganti” ma in realtà da anni producono così poco da rimanere costantemente sotto la soglia di produzione (pari a 50 mila tonnellate per il petrolio, 80 milioni di metri cubi standard per il gas) che esenta i petrolieri dal pagamento delle royalties. In altre parole, quasi un terzo delle piattaforme entro le 12 miglia produce al di sotto dei limiti della franchigia (in alcuni casi da oltre 10 anni) e quindi non versa neanche un centesimo di royalties alle casse pubbliche. Solo il 27% delle piattaforme operano abitualmente estraendo idrocarburi al di sopra della franchigia.

Nella speranza di non avervi ulteriormente confuso le idee, lascio a voi il compito di scegliere con coscienza cosa è opportuno fare il prossimo 17 aprile.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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