Regione Siciliana: Avviso costituzione Albo regionale professionisti non conforme alle norme
Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di corrispettivo stimato inferiore a 100.000 euro, in riferimento a qua...
Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei servizi di
architettura e di ingegneria di corrispettivo stimato inferiore a
100.000 euro, in riferimento a quanto previsto all'articolo 266 del
Regolamento n. 207/2010, devono riferirsi all'articolo 92, comma 1
del codice dei contratti e, quindi, devono procedere
all'affidamento con la procedura prevista nell'articolo 57, comma 6
del codice dei contratti e, quindi, con una procedura negoziata
senza pubblicazione di bando di gara invitando almeno cinque
soggetti individuati tramite elenchi di operatori economici
ovvero sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, assicurando, anche, il rispetto del
criterio della rotazione.
Sempre nell'articolo 267 del Regolamento n. 207/2010 viene precisato che l'avviso di costituzione dell'elenco devono essere indicate:
La Regione siciliana ha, recentemente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 16 ottobre 2012 recante "Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)" ma poniamo all'attenzione di tutti gli interessati che il decreto stesso contiene alcune indicazioni non conformi al Regolamento n. 207/2010 tra le quali possono essere individuate, non esaustivamente, le seguenti:
In tali condizioni, ci chiediamo come potrà essere definito l'albo unico regionale e con quali criteri, visto che non sono state individuate fasce di importo. Sarà l'Assessorato che, discrezionalmente, deciderà se inserire o non inserire un professionista nell'Albo (per importi sino a 100.000 euro) e che fine faranno le eventuali domande di tutti quei giovani professionisti (alcune volte non più tanto giovani) che non hanno svolto attività professionale con incarichi diretti ma come collaboratori di uno studio professionale?
Non sarebbe stato più giusto definire più fasce di importo come previsto dall'articolo 267, comma 3 del Regolamento n. 207/2010? E non sarebbe stato più giusto definire una fascia minima (ad esempio 20.000/40.000 euro) in cui inserire, anche, i giovani professionisti?
Per quanto concerne, poi, la determinazione dell’importo a base d'asta del servizio, nell'ultimo capoverso del punto 4 dell'Allegato 1 del citato decreto regionale rubricato "Procedure di affidamento" viene, testualmente, affermato che "L'importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato con riferimento alle categorie e classi dei lavori da realizzare, applicando le Tabelle allegate al decreto 20 luglio 2012, n. 140 del Ministero della giustizia Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012".
Tale modalità di determinazione dell'importo a base d'asta è, certamente, difforme da quanto previsto dalle norme dello Stato, in riferimento a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 in cui viene precisato che fino all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1/2012.
In atto, per la determinazione dell'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, il Responsabile del Procedimento in tutto il territorio nazionale, con esclusione della Regione Siciliana, deve fare riferimento, così come disposto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (almeno sin quano non sarà pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), alla legge n. 143/1949 ed al D.M. 4/4/2001 mentre nella Regione Siciliana è costretto ad applicare le Tabelle allegate al decreto 20 luglio 2012, n. 140 del Ministero della giustizia.
Incredibile ma vero!
Crediamo, comunque, che si tratti di una svista o di una cattiva interpretazione del legislatore regionale che non ha compreso che il Regolamento n. 140/2012 è utilizzabile per la determinazione dei corrispettivi soltanto nei casi di contenzioso mentre per la determinazione degli importi a base d'asta delle gare relative ai servizi di architettura ed ingegneria occorre fare riferimento ad un nuovo Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture non ancora emanato e che nelle more è possibile fare riferimento alla previgente legge n. 143/1949 e al D.M. 4/4/2012.
Sempre nell'articolo 267 del Regolamento n. 207/2010 viene precisato che l'avviso di costituzione dell'elenco devono essere indicate:
- le classi e le categorie, individuate in base alle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.
La Regione siciliana ha, recentemente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 16 ottobre 2012 recante "Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)" ma poniamo all'attenzione di tutti gli interessati che il decreto stesso contiene alcune indicazioni non conformi al Regolamento n. 207/2010 tra le quali possono essere individuate, non esaustivamente, le seguenti:
- non sono individuate le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco;
- non è definito nell'avviso l'eventuale requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si intende suddividere l'elenco da richiedere che può essere richiesto in rapporto della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura ed alla complessità di lavori da svolgere;
- viene data una indicazione non rispettosa delle norme nazionali in merito alla determinazione degli importi a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria.
In tali condizioni, ci chiediamo come potrà essere definito l'albo unico regionale e con quali criteri, visto che non sono state individuate fasce di importo. Sarà l'Assessorato che, discrezionalmente, deciderà se inserire o non inserire un professionista nell'Albo (per importi sino a 100.000 euro) e che fine faranno le eventuali domande di tutti quei giovani professionisti (alcune volte non più tanto giovani) che non hanno svolto attività professionale con incarichi diretti ma come collaboratori di uno studio professionale?
Non sarebbe stato più giusto definire più fasce di importo come previsto dall'articolo 267, comma 3 del Regolamento n. 207/2010? E non sarebbe stato più giusto definire una fascia minima (ad esempio 20.000/40.000 euro) in cui inserire, anche, i giovani professionisti?
Per quanto concerne, poi, la determinazione dell’importo a base d'asta del servizio, nell'ultimo capoverso del punto 4 dell'Allegato 1 del citato decreto regionale rubricato "Procedure di affidamento" viene, testualmente, affermato che "L'importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato con riferimento alle categorie e classi dei lavori da realizzare, applicando le Tabelle allegate al decreto 20 luglio 2012, n. 140 del Ministero della giustizia Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012".
Tale modalità di determinazione dell'importo a base d'asta è, certamente, difforme da quanto previsto dalle norme dello Stato, in riferimento a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 in cui viene precisato che fino all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1/2012.
In atto, per la determinazione dell'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, il Responsabile del Procedimento in tutto il territorio nazionale, con esclusione della Regione Siciliana, deve fare riferimento, così come disposto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (almeno sin quano non sarà pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), alla legge n. 143/1949 ed al D.M. 4/4/2001 mentre nella Regione Siciliana è costretto ad applicare le Tabelle allegate al decreto 20 luglio 2012, n. 140 del Ministero della giustizia.
Incredibile ma vero!
Crediamo, comunque, che si tratti di una svista o di una cattiva interpretazione del legislatore regionale che non ha compreso che il Regolamento n. 140/2012 è utilizzabile per la determinazione dei corrispettivi soltanto nei casi di contenzioso mentre per la determinazione degli importi a base d'asta delle gare relative ai servizi di architettura ed ingegneria occorre fare riferimento ad un nuovo Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture non ancora emanato e che nelle more è possibile fare riferimento alla previgente legge n. 143/1949 e al D.M. 4/4/2012.
A cura di Paolo
Oreto
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