Regione Siciliana: Moduli unificati e semplificati SCIA
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 22 agosto 2014 è stata pubblicata la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. ...
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 22
agosto 2014 è stata pubblicata la Circolare dell'Assessorato del
Territorio e dell'Ambiente n. 3 del 5 agosto 2014 recante
"Adozione moduli unificati e semplificati per la presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
edilizia".
La Circolare ricorda che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito il 12 giugno u.s. l'Accordo tra Governo, regioni, comuni, città metropolitane e province, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del "Permesso di costruire" di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.
Nella circolare viene precisato che:
Le conseguenze delle precedenti considerazioni sono quelle di rendere possibile nella Regione siciliana l'adozione della modulistica unificata e semplificata relativa alla Scia mentre l'adozione della modulistica riguardante il "Permesso di costruire" non può considerarsi in alcun modo automatica, in quanto dovrà essere preceduta da un recepimento delle norme contenute nel capo II, sezione I (articoli dal 10 al 15) del D.P.R. n. 380/2001, le quali chiariscono la nozione e le caratteristiche e quindi i limiti per l'utilizzazione del suddetto titolo abilitativo edilizio.
La Circolare ricorda che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito il 12 giugno u.s. l'Accordo tra Governo, regioni, comuni, città metropolitane e province, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del "Permesso di costruire" di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.
Nella circolare viene precisato che:
- la disciplina relativa alla SCIA è stata recepita nella Regione siciliana (art. 6 legge regionale n. 5/2011 che ha sostituito l'art. 22 della legge regionale n. 10 del 1991), con le integrazioni apportate allo stesso art. 19, introdotte dall'art. 30, comma 1, lett. f) legge n. 98/2013 (art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001) e si ritiene possa trovare applicazione nella nostra Regione in quanto si tratta di rinvio dinamico esplicitamente disposto dal legislatore regionale;
- relativamente al "Permesso di costruire" il D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", non è mai stato recepito integralmente nella Regione siciliana e soltanto di recente con l'art. 47, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2014, è stato recepito l'art. 20 relativo al "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire", in quanto contenuto nell'art. 5 della legge n. 106/2011, ma non l'intero "Capo II - Permesso di costruire", nel quale vengono indicati tra l'altro, quali sono gli interventi subordinati al suddetto procedimento.
Le conseguenze delle precedenti considerazioni sono quelle di rendere possibile nella Regione siciliana l'adozione della modulistica unificata e semplificata relativa alla Scia mentre l'adozione della modulistica riguardante il "Permesso di costruire" non può considerarsi in alcun modo automatica, in quanto dovrà essere preceduta da un recepimento delle norme contenute nel capo II, sezione I (articoli dal 10 al 15) del D.P.R. n. 380/2001, le quali chiariscono la nozione e le caratteristiche e quindi i limiti per l'utilizzazione del suddetto titolo abilitativo edilizio.
A cura di Ilenia
Cicirello
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