Regione Siciliana: Sulla Gazzetta le modifiche alla legge regionale sugli appalti
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 reca...
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA” Con la legge in argomento vengono snellite le attività di espletamento delle gare affidate all'UREGA allineandole alle disposizioni contenute nel D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come recepito dinamicamente dall'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8. La nuova legge è costituito dai seguenti 3 articoli:
- articolo 1 - Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n.1
- articolo 2 - Modifiche all’articolo24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8
- articolo 3 - Entrata in vigore
Così come precisato dall’Ing. Vincenzo Palizzolo dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico “Le modifiche introdotte individuano gli Uffici UREGA competenti per l'espletamento delle gare con importo a base d'asta superiore alla soglia stabilita dall'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 (minor prezzo); pertanto la competenza non è fissata da un importo ma agganciata dinamicamente alle disposizioni dettate dal suddetto D.Lgs 50/2016.
Per quanto attiene alle attività di espletamento delle gare, in coerenza con le disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016, sono definiti i termini (30 giorni) per la definizione del procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara di competenza delle segreterie tecniche (verifica della coerenza del bando etc.), dettate disposizioni alle stazioni appaltanti in ordine alla esaustività della documentazione da inviare, ed i termini per eventuali integrazioni (5 giorni).
Le procedure di ammissione dei concorrenti, quale che sia il criterio di aggiudicazione, sono demandate alla Commissione territorialmente competente, ivi compreso l'eventuale soccorso istruttorio, fatte salve le verifiche a cura delle stazioni appaltanti; le suddette commissioni espletano le gare su richiesta delle stazioni appaltanti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti”
L’ing. Vincenzo Palizzolo ha, anche, aggiunto che “Ulteriore e non meno importante modifica, in termini di accelerazione delle procedure, è stata ritenuta necessaria per sganciare il compenso dei componenti esterni dal numero delle sedute espletate, e correlare gli importi da corrispondere all'impegno e conseguentemente al numero dei concorrenti ammessi, fissando altresì dei termini per la conclusione delle operazioni, e prevedendo penali laddove le sedute si protraggano per indisponibilità dei componenti: la disposizione incentiverà i componenti a concludere le operazioni nel più breve tempo possibile.
L'attribuzione del medesimo compenso è stata altresì prevista, in termini di incentivo, per i dirigenti tecnici in servizio presso gli Uffici del Genio Civile, i Servizi del Dipartimento regionale della Protezione Civile ed in genere per i dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale iscritti all'Albo su richiesta che assumono le funzioni di Presidente”.
In allegato la legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 e la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 coordinata con la citata legge regionale n. 1/2017.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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