Regione Toscana: Modiche alle procedure per le costruzioni in zone sismiche

Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2012 è stata pubblicata la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 recante "Modifiche alla l...

05/03/2012
Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2012 è stata pubblicata la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico). ".
I primi 7 articoli introducono importanti modifiche alla legge regionale n. 1/2005 e con le modifiche introdotte dalla nuova legge vengono, di fatto, modificate le procedure di vigilanza e controllo dell'attività edilizia in zona sismica.

Il provvedimento contiene, tra l'altro:
  • l’abrogazione del comma 3-bis dell’articolo 96 della legge regionale n. 1/2005, che attiene al vigente modello di classificazione sismica, ma che risulta superato dalle indicazioni emergenti dal d.m. infrastrutture 14 gennaio 2008, in base al quale la progettazione tiene conto dell'azione sismica calcolata per il sito di progetto, attraverso la sua localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità di cui all’allegato B del decreto stesso;
  • la modifica del comma 5 dell'articolo 105- quater della legge regionale n. 1/2005 eliminando il riferimento alla misura fissa del 10 per cento dei progetti da assoggettare al controllo in quanto criterio già oggetto di disapplicazione a decorrere dal 26 ottobre 2006, data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g), della stessa l.r. 1/2005. Con la nuova versione del comm5, la dimensione del campione da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nell'ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell'1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio;
  • la modifica al comma 1 dell'articolo 107 della legge regionale n. 1/2005, relativamente agli elaborati progettuali con l'inserimento della fattispecie degli interventi locali, previsti nel d.m. infrastrutture 14 gennaio 2008, e introducendo la lettera d-bis), che aggiunge alle asseverazioni di competenza del progettista quella di indicare la zona sismica dove deve essere realizzato l'intervento e, nelle zone a bassa sismicità, anche la fascia di pericolosità del sito.

A cura di Gabriele Bivona
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