Regione siciliana: Circolare con direttive per l’individuazione del RUP
Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 28 dell’11 luglio scorso è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità n. ...
Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 28 dell’11 luglio scorso
è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle
Infrastrutture e della mobilità n. 4 del 25 giugno 2014 recante
“Responsabile del procedimento e responsabile unico del
procedimento - Connotazioni e distinzioni - Direttive sulla
individuazione del RUP”.
Con la circolare in argomento viene, nel dettaglio, definita la differenza tra “Responsabile unico del procedimento” così come individuato dall’art. 4 e seguenti della legge n. 241/1990 e “Responsabile del procedimento” così come individuato dall’art. 10 del Codice dei contratti. In particolare il raffronto tra la disciplina generale del responsabile unico del procedimento contenuta nella legge n. 241 del 1990 e la disciplina “speciale” della figura del responsabile del procedimento dettata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, e poi ulteriormente specificata dagli artt. 9 e 10 del regolamento attuativo n. 207/2010 ha significativi aspetti di diversità.
Il primo aspetto su cui la circolare pone l’attenzione è quella del principio di “unicità del responsabile” che nella legge n. 241 del 1990 viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l’obbligo dell’amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario- persona fisica, al quale, all’interno dell’ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile. L’art. 10 del codice dei contratti riferisce, invece, il principio di unicità a ciascun “intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico”, precisando che il responsabile deve essere unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.
Un ulteriore elemento di differenziazione risiede nel fatto che mentre la legge n. 241 del 1990 si occupa del responsabile del procedimento nella duplice accezione di unità organizzativa e di persona fisica che nell’ambito dell’unità organizzativa è poi individuato come responsabile del procedimento, il codice sembra preoccuparsi esclusivamente del responsabile del procedimento inteso come persona fisica e non come ufficio. Il responsabile del procedimento, nel codice dei contratti, è quindi un funzionario e non un ufficio.
Nel caso del Codice dei contratti, quindi, Il provvedimento di nomina deve, necessariamente, essere adottato, risultando inapplicabile, per incompatibilità, la norma della legge n. 241 del 1990 secondo cui, in caso di mancata designazione, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla relativa unità organizzativa.
Altro aspetto con riferimento al quale sembrano emergere differenze di rilievo è quello relativo alla individuazione dei compiti e dei poteri.
Nella legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento ha soprattutto funzioni istruttorie.
Nel codice dei contratti, i compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati in maniera piuttosto diversa. I suoi compiti, infatti, non sono soltanto istruttori o propositivi, risultando espressamente investito anche di poteri decisionali.
Oltre all’espressa attribuzione di specifici compiti decisionali, deve, poi, ulteriormente evidenziarsi che il responsabile del procedimento beneficia di una competenza residuale, nel senso che, per epressa previsione legislativa, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Con la circolare in argomento viene, nel dettaglio, definita la differenza tra “Responsabile unico del procedimento” così come individuato dall’art. 4 e seguenti della legge n. 241/1990 e “Responsabile del procedimento” così come individuato dall’art. 10 del Codice dei contratti. In particolare il raffronto tra la disciplina generale del responsabile unico del procedimento contenuta nella legge n. 241 del 1990 e la disciplina “speciale” della figura del responsabile del procedimento dettata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, e poi ulteriormente specificata dagli artt. 9 e 10 del regolamento attuativo n. 207/2010 ha significativi aspetti di diversità.
Il primo aspetto su cui la circolare pone l’attenzione è quella del principio di “unicità del responsabile” che nella legge n. 241 del 1990 viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l’obbligo dell’amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario- persona fisica, al quale, all’interno dell’ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile. L’art. 10 del codice dei contratti riferisce, invece, il principio di unicità a ciascun “intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico”, precisando che il responsabile deve essere unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.
Un ulteriore elemento di differenziazione risiede nel fatto che mentre la legge n. 241 del 1990 si occupa del responsabile del procedimento nella duplice accezione di unità organizzativa e di persona fisica che nell’ambito dell’unità organizzativa è poi individuato come responsabile del procedimento, il codice sembra preoccuparsi esclusivamente del responsabile del procedimento inteso come persona fisica e non come ufficio. Il responsabile del procedimento, nel codice dei contratti, è quindi un funzionario e non un ufficio.
Nel caso del Codice dei contratti, quindi, Il provvedimento di nomina deve, necessariamente, essere adottato, risultando inapplicabile, per incompatibilità, la norma della legge n. 241 del 1990 secondo cui, in caso di mancata designazione, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla relativa unità organizzativa.
Altro aspetto con riferimento al quale sembrano emergere differenze di rilievo è quello relativo alla individuazione dei compiti e dei poteri.
Nella legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento ha soprattutto funzioni istruttorie.
Nel codice dei contratti, i compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati in maniera piuttosto diversa. I suoi compiti, infatti, non sono soltanto istruttori o propositivi, risultando espressamente investito anche di poteri decisionali.
Oltre all’espressa attribuzione di specifici compiti decisionali, deve, poi, ulteriormente evidenziarsi che il responsabile del procedimento beneficia di una competenza residuale, nel senso che, per epressa previsione legislativa, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
A cura di Gabriele
Bivona
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