Regione siciliana: Circolare esplicativa corretta applicazione Codice appalti

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 10 agosto 2012 è stata pubblicata la Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobil...

27/09/2012
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 10 agosto 2012 è stata pubblicata la Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 27 luglio 2012 recante "Circolare esplicativa della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm. (art. 6, legge regionale n. 1/2012, art. 3, legge regionale n. 23/2012, art. 11, comma 3, legge regionale n. 26/2012) ".
La circolare in argomento nel ricordare che con l'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 è stato recepito in Sicilia, dinamicamente e ad eccezione di alcuni articoli, il Codice dei contratti (D.Lgs n. 163/2006 ) ed il relativo Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) fornisce, in riferimento ai differimenti dell'entrata in vigore emanati con l'articolo 6 della legge regionale n. 1/2012, con l'articolo 3 della legge regionale n. 23/2012 e con il comma 20 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, vengono fornite direttive a tutti gli operatori in riferimento alle seguenti problematiche:
  • obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro, di osservare le disposizioni dettate dall'articolo 8 comma 6 della legge regionale 12/2011, con le modalità di cui al Regolamento emanato con D.P. 13/2012, e quindi di richiedere all'UREGA provinciale territorialmente competente il sorteggio dei componenti della Commissione;
  • operatività delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, con le modalità di cui al regolamento emanato con D.P. n. 13/2012, in ordine alla prestazione della garanzia da prevedere nel bando tipo, in considerazione della circostanza che non sono stati ancora emanati ed adottati i bandi tipo medesimi;
  • rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA ai sensi dell'articolo 9 comma 27 della legge regionale n. 12/2011;
  • modalità per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Allegato IIa categoria 12) di importo non superiore ad € 100.000,00 nelle more della costituzione dell'Albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011;
  • conferimento di incarichi di collaudo;
  • attualità della previsione dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. relativa all'obbligo per i soggetti privati, destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 150.000 euro, che realizzano opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica, di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società organismi di attestazione (SOA).
In merito alle modalità di affidamento (offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del prezzo più basso) dei servizi ingegneria e architettura, nelle more della costituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 legge regionale n. 12/2011, nella circolare viene precisato che dalla lettura del combinato disposto del comma 4 dellVarticolo 19 della legge regionale n. 12/2011 e dei commi 6, 7 ed 8 dell’articolo 29 del 13/2012 si evince la seguente casistica:
  • a) Per gli appalti di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo pari o superiore a 100.000,00 euro il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  • b) Per gli appalti di servizi di cui allVallegato IIA categoria 12 di importo inferiore ad euro 100.000,00 euro il criterio può essere sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che quello del prezzo più basso. In tale ultimo caso per l'individuazione dell'offerta anomala si richiama il contenuto del comma 8 art. 124 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
  • c) Per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 di importo inferiore alla soglia fissata per l'affidamento diretto (attualmente 40.000,00 euro), ai sensi del comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, trovano applicazione le norme di cui all'art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 91 comma 2 del Codice stesso.

A cura di Paolo Oreto
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