Regione siciliana: Circolare sull'esclusione automatica delle offerte anomale

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 7 ottobre 2011 è stata pubblicata la Circolare 29 settembre 2011, n. 2 dell'Assessorato delle Infr...

10/10/2011
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 7 ottobre 2011 è stata pubblicata la Circolare 29 settembre 2011, n. 2 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante "Esclusione automatica dell'offerta anomala appalti sotto soglia".
La Circolare, inviata a tutte le stazioni appaltanti, a tutti gli Uffici regionali gare, all'Anci e all'Urps, facendo riferimento all'articolo 253, comma 20 bis del Codice dei contratti, precisa che per gli appalti di lavori, forniture e servizi è possibile, sino al 31 dicembre 2013, applicare le disposizioni di cui agli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8 del Codice stesso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 sempre del decreto legislativo n. 163/2006.
Ovviamente, in riferimento a quanto previsto ai citati articoli 122, comma 9 e 124, comma 4, l'esclusione automatica sarebbe possibile per i lavori di importo inferiore o pari ad 1 milione di Euro o per servizi di importo inferiore o pari a 100.000 euro.

In verità occorre precisare che nel territorio della Regione siciliana per quanto concerne i servizi di architettura e di ingegneria, l'unico criterio di aggiudicazione utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, per gli stessi non è utilizzabile il meccanismo dell'esclusione automatica dell'offerta anomala.
A differenza delle altre regioni d'Italia la norma non è applicabile ma c'è di più: mentre in tutto il territorio italiano i servizi che devono sottostare al codice sono quelli di architettura e di ingegneria (art. 91, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), soltanto nella nella Regione siciliana si fa riferimento ai servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 (articolo 19, comma 4, legge regionale 12 luglio, 2011, n. 12) ricomprendendo, quindi, negli appalti di servizi per i quali occorre utilizzare soltanto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche gli incarichi relativi a servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, a servizi affini a consulenza scientifica e tecnica ed a servizi di sperimentazione ed analisi.
Qualcuno potrebbe affermare che nll'ultimo periodo del citato articolo 19, comma 4 è stato aggiunto "nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" ma sembra doveroso fare osservare che una norma secondaria (Regolamento) non può derogare alla norma primaria (Codice).
Con buona pace di tutti.

A cura di Paolo Oreto
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