Regione siciliana: Condannati all’abusivismo dalla nuova legge urbanistica regionale?
Non vi è alcuna data certa della effettiva operatività della nuova Legge Urbanistica e quindi tutti i nuovi procedimenti previsti non potranno essere avviati
Il 21 Agosto 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata la Legge 13 agosto 2020 n. 19 “Norme per il governo del territorio” (leggi articolo). Una legge attesa da parecchi anni considerato che la precedente legge Urbanistica regionale risale al 27 dicembre 1978. È evidente che non è un problema di anni trascorsi (42 anni per la precisione) del previgente testo normativo: vi sono leggi che non invecchiano mai e che sono attualmente operanti e vigenti. Nel campo però dell’urbanistica e delle regole per il governo del territorio, l’evoluzione delle teorie urbanistiche e di salvaguardia ambientale ma anche e soprattutto i cambiamenti normativi sulla elezione diretta del Sindaco, i diversi attori e i diversi interessi economici e non solo speculativi operanti sul territorio, hanno imposto un adeguamento del regime normativo. Le altre Regioni italiane hanno in quarant’anni, ma soprattutto dopo gli anni novanta, legiferato in materia e alcune Regioni sono ad oggi alla terza generazione di legge urbanistica.
Nuova legge urbanistica Regione siciliana
È da tempo quindi che si aspettava una nuova legge Urbanistica in Sicilia; avendo partecipato a quasi tutti i tavoli di lavoro costituiti da tutti gli Assessori Regionali al Territorio (tranne l’ultimo) si è potuto constatare più volte come lo snellimento delle procedure, la non conflittualità tra piano urbanistico e piano paesaggistico, l’istituto della perequazione, trovavano a volte forti resistenze in alcune componenti dei diversi tavoli tecnici.
11 diversi disegni di legge
La nuova Legge Urbanistica Regionale risente degli 11 diversi disegni di legge predisposti dal 2018 al 2019 dai diversi gruppi parlamentari ognuno dei quali con logiche e prevalenze diverse ma anche e soprattutto con visione e approccio delle tematiche territorio, ambiente e paesaggio totalmente contrastanti tra di loro. E questa forzatura di volere mettere insieme impostazioni e scelte anche culturali diverse, è leggibile in diverse parti della legge.
Livelli di pianificazione
I livelli di pianificazione previsti nella nuova Legge Regionale sono:
- Il Piano Territoriale Regionale (PTR);
- Il Piano Territoriale Consortile (PTC) e il Piano della Città Metropolitana (PCM)
- Il Piano Urbanistico Generale Comunale (PUG);
- Il Piano Particolareggiato Attuativo (PPA).
Sembra utile riportare succintamente le diverse incombenze e i molteplici Decreti e Linee Guida che l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente deve redigere o emanare così come previsti dalla nuova legge.
Oneri a carico dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente deve:
- redigere il PRT (Piano Territoriale Regionale) insieme all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (art. 15 comma 1);
- redigere il Rapporto annuale sullo stato del territorio regionale (art. 15 comma 2);
- emanare il Decreto per la redazione e contenuti metodologici del rapporto ambientale e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (art. 18 comma 6);
- emanare le Linee guida per la redazione del PTR entro 60 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 20/10/2020) (art. 19 comma 2);
- predisporre i decreti Assessoriali (si presuppone dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente), che individuano la disciplina ed i contenuti degli studi che devono accompagnare i livelli di pianificazione consortile e comunale che sono quelli riportati alle lettere a), b), c) e d) e cioè: rapporto ambientale; relazione geologica; studio agricolo-forestale; studio di compatibilità idraulica. (non è stata prevista alcuna scadenza temporale per tale adempimento) (art. 22 comma 6);
- emanare le Linee guida per la redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale Comunale) entro 60 giorni (dal 21/8/2020 cioè entro il 20/10/2020) (art. 25 comma 7);
- emanare le Linee Guida con Decreto, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca, contenente specifiche norme di tutela del paesaggio rurale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (Art. 37 comma 3);
- emanare le Linee Guida disciplinanti il Certificato Verde entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (Art. 40 comma 7);
- emanare le Linee Guida per i procedimenti di valutazione ambientale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (art. 51 comma 1;
- adottare Regolamento interno del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) entro 90 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 18/11/2020) (art. 52 comma 3).
Oneri a carico del Presidente della Regione
Il Presidente della Regione:
- su proposta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, emana un Decreto con il Regolamento Edilizio Unico Tipo non è stata prevista alcuna scadenza temporale per tale adempimento) (art. 29 comma 4);
- su proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente emana un decreto per la disciplina dell’autorecupero – rigenerazione urbana. Anche in questo caso ci si è dimenticati di indicare entro quale termine dovrà essere emanato il Decreto (art. 33 comma 5);
- su proposta dell’ Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente emana un decreto con il Regolamento per il coordinamento territoriale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (art. 50 comma 1).
Operatività della nuova legge urbanistica
L’operatività pertanto della nuova Legge Urbanistica Regionale è subordinata alla elaborazione ed emanazione dei provvedimenti sopra elencati con le rispettive tempistiche che, se rispettate, darebbero una data di effettiva operatività per alcune parti della nuova Legge al mese di Febbraio del 2021. Tutti gli altri ulteriori adempimenti previsti ma che non riportano alcuna data entro la quale essere emanati (vedi art. 22 comma 6, art. 29 comma 4; art. 33 comma 5) sono altrettanto fondamentali per la redazione dei piani.
Pertanto si può affermare che mancando anche questi Provvedimenti “attuativi” non vi è alcuna data certa della effettiva operatività della nuova Legge Urbanistica e quindi tutti i nuovi procedimenti previsti non potranno essere avviati.
Tempistica relativa ai vari livelli di pianificazione
Si riportano di seguito gli articoli della nuova Legge Urbanistica che prevedono i tempi previsti per la elaborazione, adozione e approvazione dei vari livelli di pianificazione.
Art. 21: la redazione del PTR (Piano Territoriale Regionale) da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di concerto con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana) prevede 30+60+180=270 giorni per la fase di adozione e 30+60+60 +120=270 giorni per l’approvazione per un totale di 540 giorni.
Art. 24: le procedure per la redazione del PTC (Piano Territoriale Consortile) e del PCM (Piano della Città Metropolitana), possono essere iniziate dopo l’approvazione del PTR e non oltre 90 giorni dalla sua approvazione. I tempi previsti per la redazione e adozione di tali strumenti sono: 180+30+10+60=280 giorni. Non vi è però previsto alcun tempo per la loro approvazione da parte dei Consigli dell’Ente.
Art. 26: per la redazione e l’approvazione del PUG sono previsti: 60+30+90+10+60+10+90+10+30+60+10+30+30+10+30+30+10+30+15= 645 giorni in totale per adozione e approvazione.
Art. 25, comma 1: prevede che il PUG è redatto conformemente alle indicazioni del PTR e del PTC o PCM; quindi nell’osservanza letterale della norma occorre attendere l’approvazione del PTR e del PTC o PCM per iniziare l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale Comunale. Ai 645 giorni occorre sommare i 540 giorni del PTR e i 280 giorni (questi ultimi presuntivi non essendo previsti tempi per l’approvazione da parte dei Consigli dell’Ente) del PTC O del PCM. Per un totale pertanto di 1465 giorni (4 anni).
Art. 31: Per la redazione e l’approvazione dei PPA (Piani Particolareggiati Attuativi ex Prosecuzioni Esecutive ex Piani di Lottizzazione) sono previsti 30+20+10+30+7+60+30+7=194 giorni (in questo caso è stato previsto in 30 giorni il tempo di approvazione da parte del Consiglio Comunale).
Tutti i periodi temporali soprariportati sono al netto dei tempi occorrenti per la elaborazione dei Piani da parte dei progettisti.
Una ulteriore notazione
L’art. 29 al comma 4 prevede, come sopra riportato, che il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, emani un Decreto con il Regolamento Edilizio Unico Tipo. Ma anche l’art. 2 al comma 2 della Legge Regionale 10/8/2016 n. 16 prevede che il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente sentiti i comuni, gli ordini e i collegi professionali, emani un Decreto con il Regolamento Tipo Edilizio Unico. Abbiamo pertanto due diverse leggi regionali che prevedono l’emanazione dello stesso Regolamento con tempi diversi.
Alcune carenze della nuova legge urbanistica della Regione siciliana
Possiamo affermare che la nuova Legge Urbanistica Regionale:
- non ha snellito nessuno dei tempi procedimentali per l’approvazione dei vari livelli di progettazione?
- ha inserito nel nuovo corpo normativo regionale elementi contradditori e di difficile applicazione?
- non ha previsto un adeguato regime transitorio per i piani in itinere?
- ha creato notevole incertezza normativa per le zone a verde agricolo?
- sino a quando non saranno emanati tutti i Decreti e le Linee Guida previsti non si potrà procedere alla elaborazione di nessun livello di pianificazione?
Possiamo affermare che è una occasione mancata?
La Legge è quasi una esercitazione accademica datata agli anni cinquanta con immissione di elementi sparsi di buonismo ambientale datati agli anni novanta. Non viene affrontato il dramma di interi territori della nostra Regione sottoposti agli scempi degli abusi edilizi nonché tutti gli altri temi che dovrebbero fare parte di una legge per il governo del territorio: le fasce costiere, i centri storici, le aree omogene, gli standard urbanistici, le discariche e gli impianti relativi.
Quattro anni, un tempo eccessivo
Quattro anni per redigere un nuovo strumento urbanistico è un tempo eccesivo per qualsiasi realtà territoriale ed economica. La mancanza di piani aggiornati, vigenti con norme chiare e di immediata applicazione e redatti in tempi certi e brevi, come ripetiamo avviene già da alcuni decenni in tutte le altre Regioni italiane, autorizzano di fatto gli abusi edilizi e il perdurare dello spreco del territorio e delle risorse ambientali e giustifica il titolo di questo intervento.
Arch. Elio Caprì
Presidente Associazione regionale liberi Professionisti
Architetti e Ingegneri
Documenti Allegati
Legge regionale 13/08/2020, n. 19IL NOTIZIOMETRO