Regolamento sulle false dichiarazioni nei procedimenti di qualificazione SOA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2011 è stato pubblicato il Regolamento 12 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di ...

25/07/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2011 è stato pubblicato il Regolamento 12 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante "Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave".

Il Regolamento disciplina il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilità soggettiva delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti contestati, nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio a carico delle medesime imprese da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.

La fase istruttoria prevede:
  1. l'Unità Organizzativa competente, ricevuta dalla SOA la comunicazione dell'accertamento, sotto il profilo oggettivo, della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione e la relativa documentazione che le SOA sono tenute ad inviare nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità, avvia il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del codice per l'accertamento in ordine all'imputabilità dei fatti all'operatore economico sotto il profilo del dolo o della colpa grave e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di € 51.545;
  2. successivamente viene comunicata all'impresa e alla SOA l'avvio del procedimento per i suddetti accertamenti, con l'indicazione di:
    • oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006, nel limite massimo irrogabile, nonché la successiva iscrizione dell'esito del procedimento nel casellario informatico;
    • termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di controdeduzioni e/o documentazione;
    • Ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
    • responsabile del procedimento;
    • termine di conclusione del procedimento.
  3. la fase successiva prevede che il responsabile del Procedimento può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. La richiesta dì informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:
    • i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;
    • il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale dovrà essere trasmessa la risposta e/o la documentazione richiesta e le sanzioni previste in caso di inottemperanza nel termine assegnato;
    • le modalità della risposta.
  4. nell'ultima fase, gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alla SOA e all'impresa interessata con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni e/o documenti.
    A conclusione della fase istruttoria gli uffici sottopongono al Consiglio le risultanze degli accertamenti per l'adozione del provvedimento finale. Prima dell'adozione del provvedimento finale il Consiglio può sentire in audizione l'impresa interessata, la SOA, nonché eventuali altri soggetti che detengano informazioni utili alla definizione del procedimento.

    Il Consiglio, acquisiti gli esiti istruttori, se ritiene insussistenti i presupposti per la contestazione del dolo o della colpa grave, delibera l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-bis del codice e ne da comunicazione per il tramite dell'U.O. competente all'impresa ed alla SOA, sollecitando quest'ultima, nel caso in cui la falsità sia stata accertata dopo il rilascio dell'attestazione, all'adozione del preannunciato provvedimento di decadenza dell'attestazione emessa sulla base di documenti o dichiarazioni non veritieri, informando che della notizia della decadenza verrà data pubblicità mediante inserimento nel casellario informatico in termini oggettivi.

    Il Consiglio, ove ritenga sussistenti i presupposti per la contestazione del dolo o della colpa grave, delibera di comunicare all'impresa e alla SOA i contenuti dell'emanando provvedimento a cura dell'U.O. competente con assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali elementi probatori e/o memorie a difesa.

    A seguito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria e all'esito di eventuale audizione, se ritiene di confermare la sussistenza dei presupposti del dolo o della colpa grave, il Consiglio adotta il provvedimento finale nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione. Nel provvedimento finale il Consiglio accerta definitivamente la responsabilità dell'impresa ai fini dell'annotazione nel casellario informatico ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera m-bis) del decreto legislativo n. 163/2006 ed invita la SOA a formalizzare il diniego o la decadenza dell'attestazione che saranno oggetto di annotazione. Il provvedimento finale contiene l'indicazione della sanzione pecuniaria irrogata nonché le specifiche modalità ed il termine per l'adempimento. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento finale all'impresa ed alla SOA ai fini della relativa annotazione nel casellario informatico.

    A conclusione del procedimento, il Consiglio deve adottare il provvedimento finale entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento. Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.

    Nell'ambito del procedimento, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'Autorità e ad essa inviate possono essere effettuate con le seguenti modalità:
    • posta elettronica certificata;
    • lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
    • consegna a mano contro ricevuta;
    • telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.

    A cura di Gabriele Bivona
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