Retribuzioni: La sanzione sulla tracciabilità delle paghe è mensile

Mentre è entrata in vigore lo scorso 1 luglio la norma sulla tracciabilità delle retribuzioni con violazioni non diffidabili sino al 31 dicembre 2018, l’Ispe...

09/07/2018

Mentre è entrata in vigore lo scorso 1 luglio la norma sulla tracciabilità delle retribuzioni con violazioni non diffidabili sino al 31 dicembre 2018, l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018 precisa che la sanzione sulla tracciabilità delle paghe è mensile e, quindi, la somma da 1.000 a 5.000 euro, prevista a carico di chi corrisponda retribuzioni in contante comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito a aprtire dall’1 gennaio 2019. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1.666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Sullo stesso argomento relativo alla tracciabilità delle retribuzioni l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva già predisposto la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 recante “Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – richiesta di parere” con cui vengono date indicazioni operative circa la contestazione delle sanzioni amministrative e l'individuazione di ulteriori mezzi di pagamento rispetto a quelli indicati dalla legge, tra cui: carta prepagata intestata al lavoratore e libretto del prestito a soci lavoratori di cooperativa.

Relativamente alla non applicabilità delle sanzioni nel periodo 1 luglio - 27 dicembre 2018 ricordiamo che la stessa non verrà applicata alle violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma (e, quindi, entro il 27/12/2018) per effetto del comma 914, secondo periodo dell’articolo 1 della citata legge n. 205/2017 in cui viene affermato che “Gli obblighi di cui ai commi  910, 911 e 912 e le relative sanzioni (N.d.R.: che, poi, sono quelle di cui al secondo periodo del comma 913) si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore della presente legge”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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